Sentenza del 14/01/2016 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOIMPOSTE - ACCESSO DOMICILIARE - AUTORIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCANZA - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prova documentale è stata ritenuta illegittimamente acquisita perché l'accesso e la raccolta dei documenti non erano coperti dall'autorizzazione del magistrato, né per il soggetto interessato né per il luogo in cui l'attività si era svolta. Ne consegue l'illegittimità dell'atto amministrativo fondato su tale prova, nei limiti in cui la motivazione disponibile consente di ricostruire l'esito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda l'acquisizione di documentazione fiscale mediante accesso domiciliare eseguito in assenza di una valida autorizzazione del pubblico ministero. Il decreto autorizzativo era stato rilasciato per una società (L. s.r.l.), ma la documentazione acquisita riguardava una società diversa (D. s.a.s.) ed era stata raccolta in un luogo non compreso nel decreto, ossia una pertinenza dell'abitazione di un soggetto estraneo all'attività di accertamento. Secondo il principio affermato, tali difformità rendono invalida l'acquisizione probatoria.
Norme richiamate
Principio dell'autorizzazione del pubblico ministero per l'accesso domiciliare
L'autorizzazione deve riferirsi concretamente al soggetto e al luogo oggetto dell'accesso. Non è sufficiente un decreto relativo a una società diversa o a un luogo differente da quello effettivamente ispezionato.
Massime di principio
- Negli accessi domiciliari dell'Amministrazione finanziaria, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria deve essere specifica e rispettata nei suoi limiti soggettivi e oggettivi.
- La documentazione acquisita presso un soggetto diverso da quello indicato nel decreto autorizzativo può essere inutilizzabile se manca una distinta autorizzazione.
- Anche il luogo dell'accesso deve corrispondere a quello autorizzato; l'estensione a pertinenze o abitazioni di terzi estranei può determinare l'illegittimità della prova.
- Quando l'atto amministrativo si fonda su prove acquisite mediante un accesso non autorizzato, l'illegittimità della prova può riflettersi sulla validità dell'accertamento o dell'atto impositivo.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente: il soggetto indicato nel decreto, il luogo autorizzato, il tipo di locali e la corrispondenza tra l'attività autorizzata e quella concretamente svolta.
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