Ordinanza n. 1422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 28 del 22 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'articolo 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Sardegna che aveva rigettato la domanda cautelare nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi puntuali dedotti nell'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato la complessità della controversia, anche sotto il profilo dell'interpretazione del provvedimento impugnato, e la rilevanza degli interessi coinvolti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito da parte del TAR, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a., senza accordare una sospensione dell'atto o altra misura cautelare sostanziale e senza definire nel merito le questioni controverse. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione sollecita dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando non definisce la controversia con una misura cautelare sostanziale, di adottare le misure organizzative necessarie, inclusa la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando le esigenze delle parti possono essere adeguatamente tutelate in tal modo.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta profili di complessità, anche interpretativa, e gli interessi coinvolti possono essere adeguatamente tutelati attraverso una decisione ravvicinata nel merito, il giudice d'appello può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere una sospensione o altra misura cautelare sostanziale.
- La misura prevista dall'articolo 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare interinale e organizzativa idonea a preservare le esigenze delle parti mediante l'accelerazione della trattazione di merito, quando non sia necessario adottare una diversa misura provvisoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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