Cassazione Penale, Sentenza n. 16247/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello cautelare avverso il diniego di revoca della misura degli arresti domiciliari per "cessazione delle esigenze cautelari". Il ricorrente contestava la persistenza delle esigenze cautelari relative ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa, truffa aggravata e falso ideologico, deducendo: carenza e illogicità della motivazione del Tribunale nell'aver ritenuto irrilevante il periodo intercorso tra la prima revoca e il successivo ripristino della misura (durante il quale Galati non avrebbe tenuto comportamenti illeciti); mancata valorizzazione del carattere relativo della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e del rilievo giurisprudenziale del decorso del tempo per superarla; valutazioni meramente congetturali circa la strumentalità del comportamento tenuto nell'intervallo; omissione nel considerare il significativo tempo trascorso dalla commissione dei reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale: il comportamento tenuto dall'imputato nell'intervallo non è risultato particolarmente significativo ai fini della pericolosità, soprattutto alla luce della gravità e della durata dei comportamenti pregresse valutati dal giudice. Inoltre è stata richiamata la preclusione derivante da precedenti impugnazioni (la precedente impugnazione del ripristino era stata dichiarata inammissibile dalla Cassazione), per cui le questioni già decise non potevano essere riesaminate nell'incidente cautelare. Sul punto temporale, la Corte ha osservato che il periodo tra il ripristino della misura e la nuova richiesta di revoca era breve (pochi mesi), quindi insufficiente a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p.
Si riconosce l'esistenza di una presunzione (di persistenza delle esigenze cautelari) ai sensi del comma 3, ma la Corte sottolinea che è una presunzione relativa: può essere superata da un arco temporale rilevante e da comportamenti dell'imputato che ne dimostrino la cessazione. Tuttavia, il tempo intercorso deve essere effettivamente significativo e tale da far prevalere gli elementi nuovi rispetto alle valutazioni cautelari pregresse.
art. 310 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina le impugnazioni avverso i provvedimenti del G.I.P.; nel caso di specie è richiamata per ricostruire la vicenda processuale (revoca originaria, conferma o revoca, annullamento in Cassazione e ripristino della misura). L'interpretazione praticata è che le vicende processuali pregresse e le relative impugnazioni incidono sulla valutazione di questioni successive, con effetti di preclusione ove già decise.
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: può essere superata dal decorso del tempo e da comportamenti positivi dell'imputato, ma il tempo deve essere concretamente rilevante rispetto al ripristino della misura.
- Se la richiesta di revoca viene proposta pochi mesi dopo il ripristino della misura, è difficoltoso per il ricorrente dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari; il giudice può ritenere congrua la persistenza del pericolo di reiterazione.
- Le questioni già dedotte e decise in precedenti impugnazioni possono costituire causa di preclusione nell'incidente cautelare successivo: non è possibile riesaminare nel merito questioni già definite con pronunce divenute inammissibili o definitive.
- La valutazione del giudice sulle esigenze cautelari può legittimamente fondarsi sulla gravità e sulla durata dei comportamenti contestati e sulla loro espressività ai fini della pericolosità, oltre che sull'assenza di elementi nuovi che possano far ritenere superata la presunzione di pericolo.
- In sede di istanza cautelare il ricorrente ha l'onere di produrre elementi concreti e nuovi rispetto alle valutazioni precedenti per ottenere la revoca della misura; mere asserzioni o argomentazioni generiche sono normalmente insufficienti.
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