Sentenza del 23/12/2015 n. 25911 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego comunale al rimborso della TARSU versata negli anni 2000-2003, sostenendo che i rifiuti prodotti nelle aree adibite a magazzino fossero scarti di imballaggio non assimilabili ai rifiuti urbani e che, pertanto, le relative superfici non fossero tassabili. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi della società richiamando erroneamente la disciplina dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e ritenendo invalida la delibera comunale di assimilazione per mancata individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti. Il Comune ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che la controversia riguardasse rifiuti da imballaggio e che una diversa delibera comunale avesse già disciplinato la loro assimilazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo non pertinente la motivazione della Commissione regionale, fondata sui rifiuti derivanti da lavorazioni industriali anziché sui residui da imballaggio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del Comune, ha dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale della società, ha rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la questione sulla base delle delibere comunali relative all'assimilazione dei rifiuti da imballaggio e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2
Sono considerati rifiuti speciali quelli derivanti da lavorazioni industriali
La Corte ha ritenuto che tale disciplina fosse stata richiamata impropriamente dalla Commissione regionale, poiché la controversia riguardava residui da imballaggio prodotti in magazzino e non rifiuti derivanti da lavorazioni industriali.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
L'avvio al recupero dei rifiuti speciali, inclusi gli imballaggi, non determina automaticamente l'esclusione della superficie dalla tassazione, ma può dare diritto a una riduzione tariffaria proporzionata alla quantità effettivamente avviata al recupero, da dimostrare a carico del contribuente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, lett. e)
La disposizione era stata invocata dalla Commissione regionale per sostenere l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale, ma la Corte ha escluso che tale argomento fosse pertinente alla fattispecie degli imballaggi prodotti nei magazzini.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2
L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani richiede una concreta individuazione delle loro caratteristiche qualitative e quantitative, perché l'impatto igienico e ambientale dipende anche dalla quantità dei rifiuti. Tale verifica deve però essere riferita alle specifiche delibere comunali sugli imballaggi.
Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice non esamina uno specifico documento o elemento probatorio; tale omissione non equivale necessariamente alla mancata decisione su una domanda o eccezione.
Art. 360 c.p.c., vizio di motivazione
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione in relazione a questioni di fatto, non per contestare l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, che deve essere denunciata come violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando una controversia TARSU riguarda rifiuti da imballaggio prodotti in magazzino, non è corretto applicare automaticamente la disciplina dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali: occorre qualificare precisamente la tipologia e il luogo di produzione del rifiuto.
- L'assimilazione comunale dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani deve individuare concretamente caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti; una delibera generica può risultare insufficiente.
- L'assimilazione o l'avvio al recupero non comportano necessariamente l'esclusione integrale della superficie dalla TARSU. In linea generale, l'effetto può consistere in una riduzione tariffaria proporzionata ai rifiuti effettivamente avviati al recupero, con onere della prova a carico del contribuente.
- Per ottenere una riduzione o un rimborso occorre verificare le specifiche delibere comunali applicabili a ciascun anno e dimostrare sia la natura dei rifiuti sia le quantità prodotte e recuperate.
- In sede di legittimità, la censura deve essere qualificata correttamente: l'errata applicazione della disciplina è una questione giuridica, mentre l'omessa valutazione di fatti decisivi riguarda il vizio di motivazione.
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