Ordinanza n. 340/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del parere regionale favorevole di compatibilità per la realizzazione di un hospice con 24 posti letto, unitamente agli atti del relativo procedimento
Esito
La controversia
La società cooperativa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione regionale che ha disposto l’annullamento d’ufficio di un precedente parere favorevole di compatibilità relativo alla realizzazione, nel Comune di Latiano, di un centro residenziale per cure palliative con 24 posti letto. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, l’atto di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, il riscontro regionale all’istanza di accesso agli atti e alle controdeduzioni e il parere espresso dal Direttore generale dell’ASL di Brindisi ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati né ha definito nel merito le censure, limitandosi a fissare l’udienza pubblica del 5 luglio 2027 per la trattazione della causa. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una misura sospensiva, attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando ciò risulti adeguato alle esigenze della parte ricorrente.
art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992
È la disposizione richiamata quale base normativa del parere espresso dal Direttore generale dell’ASL di Brindisi nell’ambito del procedimento relativo alla struttura sanitaria.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissando direttamente l’udienza pubblica senza adottare una misura sospensiva.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulla fondatezza delle censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati.
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