Cassazione Civile, Ordinanza n. 15421/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro il decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'interno ha depositato un atto soltanto per partecipare alla discussione orale. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato che, nel procedimento camerale ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e deve risultare certificata dal difensore. Nel caso concreto, la procura su foglio separato riportava la data e la firma del conferente, ma la sottoscrizione del difensore conteneva solo la formula generica "per autentica", ritenuta insufficiente a certificare anche la posteriorità della data del rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento. La Corte ha inoltre dato atto del consolidamento dell'interpretazione delle Sezioni Unite e della successiva conferma della Corte costituzionale sulla legittimità della previsione normativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso rilevanza alla costituzione del Ministero dell'interno, perché effettuata con atto finalizzato solo alla discussione orale e non con controricorso tempestivo depositato. Ha poi ritenuto che la procura speciale del ricorrente non rispettasse il requisito, imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, della certificazione da parte del difensore della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. In applicazione di tale vizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza regolazione delle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
comma tredicesimo, quarto periodo
nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data; la mancata certificazione comporta inammissibilità del ricorso
art. 83 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce una regola speciale
art. 365 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce una regola speciale
d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46
norma introduttiva dell'art. 35-bis nel procedimento di protezione internazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
sentenza Corte cost. n. 13 del 2022
ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'onere di certificazione della data della procura speciale per i ricorsi in materia di protezione internazionale
sentenza Sezioni Unite n. 15177 del 1 giugno 2021
ha chiarito che la procura deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento e che il difensore deve certificare tale posteriorità, anche con un'unica sottoscrizione
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
richiamati nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata
artt. 28 e 46, par. 1, direttiva 2013/32/UE
richiamati nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
richiamati nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata
Massime di principio
- Nel procedimento camerale di cassazione in materia di protezione internazionale la partecipazione alla fase decisoria richiede il deposito di un controricorso tempestivo; un atto limitato alla sola discussione orale non integra valida costituzione.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione, nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, deve recare in modo esplicito la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla posteriorità di tale data.
- La mera autenticazione della firma del conferente, anche se accompagnata dall'indicazione della data della procura, non basta se dal testo non emerge che il difensore abbia certificato la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del decreto.
- L'onere formale imposto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 è una specialità rispetto alla disciplina ordinaria della procura speciale ed è sanzionato con l'inammissibilità del ricorso.
- In tema di protezione internazionale, la previsione del requisito formale della procura posteriore alla comunicazione del provvedimento è stata ritenuta legittima perché strumentale al corretto esercizio della funzione nomofilattica e non lesiva in modo sproporzionato del diritto di difesa.
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