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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10529/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela di un fallimento ha agito contro l'ex amministratore della società poi fallita e contro la società acquirente di alcuni immobili, chiedendo sia il risarcimento dei danni per mala gestio e condotte distrattive ex art. 2476 c.c., sia la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti con cui erano stati alienati un box e due appartamenti. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, condannando l'amministratore al risarcimento e revocando l'atto dispositivo; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti hanno dedotto violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c. e dell'art. 64 l.f., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, valorizzando indebitamente il rapporto di parentela tra soggetti non conviventi e trascurando che il prezzo delle vendite era congruo, non versato in contanti e non provato come occultato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, per conseguenza, ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente fattuale e oppositiva rispetto alla valutazione di merito della corte d'appello, la quale aveva desunto l'eventus damni dalla sostituzione di un bene immobile con il relativo prezzo e dalla conseguente sottrazione della garanzia patrimoniale generica, oltre che dalla situazione di sostanziale incapienza del debitore. La Corte ha ribadito che le presunzioni semplici possono costituire prova completa e che, nel giudizio di legittimità, non è consentito sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione di responsabilità dell'amministratore della società fallita per mala gestio e condotte distrattive

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come norma sull'azione revocatoria ordinaria per rendere inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli per i creditori

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito può fondare anche esclusivamente su di esse il proprio convincimento

  • art. 64 L.F.

    richiamato dai ricorrenti in relazione agli atti compiuti in frode ai creditori

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e la richiesta di decisione

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione del ricorso

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato per condannare i ricorrenti al pagamento di somme per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l'eventus damni può essere desunto anche dalla sostituzione di un bene patrimoniale facilmente aggredibile con il mero corrispettivo in denaro, quando tale operazione impoverisca in concreto la garanzia generica dei creditori.
  • Le presunzioni semplici costituiscono prova piena e il giudice di merito può fondare la decisione anche solo su un compendio indiziario, purché ne apprezzi complessivamente gravità, precisione e concordanza.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale indiziario limitandosi a contestare singoli elementi di fatto o a prospettare una lettura alternativa più favorevole; occorre denunciare un effettivo vizio di legittimità.
  • Ai fini del ragionamento presuntivo non è necessario che il fatto ignoto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto; è sufficiente che sia desumibile secondo un criterio di probabilità prevalente e di normale regolarità causale.
  • La consapevolezza del pregiudizio per i creditori può essere inferita, in concreto, anche da operazioni societarie e patrimoniali anomale e non spiegate, specie se realizzate in ambito familiare o con soggetti collegati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la soccombenza del ricorrente quanto a spese, responsabilità aggravata e contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiResponsabilità civileProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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