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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22431/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sequestro preventivo di una somma di denaro (circa € 11.625 complessivi rinvenuti tra persona e abitazione) disposto dal PM e convalidato dal G.I.P., finalizzato alla confisca per sproporzione in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90). L'indagato era stato trovato in possesso di 247 g lordi di involucri contenenti cocaina (circa 155 g netti), bilancini, materiale per il confezionamento, una pistola con matricola abrasa e varie somme in contanti. Il Tribunale del riesame aveva precedentemente annullato un primo sequestro basato sulla qualificazione del denaro come "profitto" o "prezzo" del reato (art. 240 c.p.), ritenendo assente il nesso diretto con cessioni. Successivamente il PM ha disposto un nuovo sequestro fondato sugli artt. 85-bis DPR 309/90 e 240-bis c.p. (confisca per sproporzione), supportato da elementi relativi allo stato di disoccupazione, redditi modesti e assenza di fonti lecite giustificative della somma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore per carenza di presupposti di ammissibilità. Ha ritenuto che il nuovo sequestro fosse fondato su un diverso quid novi (valutazione della sproporzione rispetto alle fonti di reddito dell'indagato) rispetto al precedente provvedimento annullato, quindi non violasse il principio ne bis in idem cautelare. Ha inoltre ritenuto congrua e comprensibile la motivazione dei giudici di merito circa il fumus commissi delicti (quantità di droga, strumenti di confezionamento) e la sproporzione del denaro rispetto alle fonti di reddito accertate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che punisce i delitti di traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte ritiene sussistere il fumus del reato per la detenzione a fini di spaccio in ragione della quantità di cocaina rinvenuta e degli elementi di confezionamento.

  • art. 85-bis DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Consente il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione di denaro, beni o altre utilità la cui provenienza non sia giustificata in caso di reati di cui all'art. 73; la Corte ha confermato l'uso di questa norma quando emergono elementi sulla sproporzione tra somme detenute e redditi dell'indagato.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina il sequestro di cose che costituiscono profitto o prezzo del reato; la Corte ha distinto questo fondamento giuridico dal precedente, rilevando che il primo sequestro basato su art. 240 era stato annullato perché mancava il nesso diretto con cessioni.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca per sproporzione e il relativo sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro fondato su art. 240-bis quando è dimostrata la sproporzione tra patrimonio e fonti di reddito dell'indagato.

  • art. 103 DPR 309/90

    Autorizza la perquisizione personale; il materiale e il denaro rinvenuti durante la perquisizione sono stati utilizzati come elementi indiziari per il fumus del reato.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame è stato investito in base a questa norma per confermare o modificare il provvedimento del G.I.P..

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non affetta da vizi tali da configurare violazione di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consentito alla Corte di imporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per la inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare € 3.000 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il principio ne bis in idem cautelare non impedisce una nuova misura cautelare se fondata su una diversa esigenza cautelare o su elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati: non è ammessa la mera riconsiderazione degli stessi fatti senza quid novi.
  • Il sequestro ai sensi dell'art. 240 c.p. (profitto/prezzo del reato) richiede un nesso diretto e strumentale tra la somma e l'illecito contestato (es. corrispettivo di cessione); in assenza di questo nesso è invece percorribile la confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p. e art. 85-bis DPR 309/90) quando emerge una sproporzione tra patrimonio e fonti di reddito.
  • Per giustificare un sequestro per sproporzione è fondamentale l'accertamento delle condizioni economiche e reddituali dell'indagato (dati fiscali, stato di occupazione, fonti di reddito) e la dimostrazione che la somma detenuta sia incongruamente elevata rispetto a tali fonti.
  • La sussistenza del fumus commissi delicti viene valutata sulle concrete circostanze (quantità di droga, strumenti per il confezionamento, conteggio dosi, etc.): tali elementi possono rafforzare la legittimità di misure reali anche in assenza di prove di cessione.
  • Dal punto di vista difensivo, chi si trovi in una situazione analoga dovrebbe documentare le fonti lecite delle somme (cedole paga, accrediti bancari, atti di provenienza) e, se possibile, contestare l'assenza di elementi nuovi rispetto a precedenti decisioni cautelari per invocare l'effetto preclusivo del giudicato cautelare.

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