Cassazione Civile, Ordinanza n. 31493/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da una comunicazione di iscrizione ipotecaria su un unico immobile di proprietà del contribuente, eseguita a seguito del mancato pagamento di varie cartelle esattoriali relative a debiti di natura tributaria e non tributaria. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo: omessa notifica delle cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria; intervenuta prescrizione dei singoli crediti; violazione degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 600 del 1973. In primo grado la CTP ha ritenuto rituale la notifica delle cartelle e non necessaria l'intimazione ad adempiere prima dell'iscrizione ipotecaria, dichiarando inoltre il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari. In appello il contribuente ha sostanzialmente riproposto le medesime doglianze; la CTR ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che i motivi di appello fossero sufficientemente esposti anche nella parte narrativa e comunque ricavabili implicitamente; 2) violazione del diritto di difesa e dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 per il deposito in appello di documenti attestanti la notifica delle cartelle; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti; 4) violazione della normativa richiamata in ricorso in ordine all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per l'asserita riduzione del debito e per il mancato raggiungimento della soglia di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha confermato, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla CTR, rilevando che il ricorrente non aveva riportato nel ricorso per cassazione il contenuto dell'atto di appello, in violazione del principio di autosufficienza, e soprattutto che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice regionale aveva ritenuto l'appello inammissibile perché si limitava a riprodurre meccanicamente le difese già svolte in primo grado, senza un effettivo contenuto critico rispetto alla decisione impugnata. La Corte ha inoltre precisato che la verifica dell'osservanza del requisito di specificità dei motivi di impugnazione non può essere sostituita da un'autonoma interpretazione dell'atto di appello da parte della Cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto nei suoi effetti sostanziali, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle controparti costituite e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Nel giudizio di impugnazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la decisione appellata; in cassazione, però, la Corte non può ricostruire autonomamente l'atto di appello se il ricorrente non ne riproduce il contenuto rilevante.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione; la mera riproposizione delle difese di primo grado non basta.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per censurare il deposito documentale in appello, ma il motivo resta assorbito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia sulla prescrizione, ma il motivo è assorbito.
art. 50 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa necessità di intimazione prima dell'iscrizione ipotecaria; la questione non è esaminata nel merito per effetto dell'inammissibilità del primo motivo.
art. 77 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione all'iscrizione ipotecaria; la questione non è esaminata nel merito per effetto dell'inammissibilità del primo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile quando non contiene una critica effettiva e specifica alla sentenza di primo grado, ma si limita a riprodurre integralmente o in sostanza le difese già svolte nel ricorso introduttivo.
- La verifica della specificità dei motivi di appello richiede il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il motivo di cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ragione della decisione di merito.
- Chi deduce in cassazione la violazione dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 deve rispettare l'onere di autosufficienza, riportando o localizzando il contenuto dell'atto di appello rilevante ai fini del motivo.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'interpretazione dell'atto di appello per valutare direttamente la sussistenza della specificità dei motivi.
- Quando il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni che travolgono la decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31226/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31227/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2021 del 03/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →