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Sentenza

Sentenza n. 5070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza in forma semplifica del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 264 del 10 febbraio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio del Comune sull'istanza di attuazione di un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Calabria deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso originario per inesistenza o nullità della notificazione, sostenendo che l'erronea relazione di notificazione allegata alla PEC lo avrebbe indotto a ritenere di avere ricevuto una mera comunicazione. In secondo luogo, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, decorso il termine di 180 giorni senza l'avvio della demolizione, la competenza sarebbe spettata alla Prefettura di Cosenza, non evocata in giudizio. Nel giudizio d'appello è stata inoltre rilevata l'irritualità della notificazione dell'appello alla controinteressata non costituita, effettuata presso una casella PEC dell'ordine professionale non inclusa nei pubblici registri rilevanti per le notificazioni giudiziarie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto infondato il motivo sulla notificazione del ricorso introduttivo: nel testo della PEC la relazione era correttamente indicata, l'oggetto specificava che si trattava della notificazione di un atto giudiziario e risultavano allegati il ricorso e la procura alle liti. L'eventuale irregolarità non aveva quindi prodotto invalidità, poiché la notificazione aveva raggiunto il proprio scopo e non vi era stata alcuna oggettiva possibilità di confusione. Ha respinto anche la censura relativa al difetto di legittimazione passiva del Comune. L'ordinanza di demolizione era divenuta definitiva, ma non era stata eseguita entro il termine di 180 giorni; benché tale circostanza comportasse il trasferimento della competenza alla Prefettura, il Comune non aveva dedotto né provato di avere trasmesso alla Prefettura le informazioni necessarie. Pertanto, il Comune restava tenuto a dare seguito all'istanza della proprietaria e si era formato il silenzio-inadempimento. Il giudice ha precisato che l'ordine rivolto dal TAR al Comune non imponeva la demolizione diretta, bensì l'invio della pratica alla Prefettura e la collaborazione fattiva con essa per le esigenze tecnico-progettuali. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117, commi 2 e 6-bis, c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione e i poteri del giudice; la decisione conferma l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza rimasta inevasa.

  • art. 41, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001

    «In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale»; «Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione».

    Il decorso del termine senza l'avvio delle procedure trasferisce alla Prefettura la competenza esecutiva, ma impone al Comune di trasmettere la pratica e di collaborare con l'ufficio prefettizio; il Comune non può invocare il trasferimento di competenza per sottrarsi a tali obblighi.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo è applicato alla notificazione: l'irregolarità formale non determina invalidità quando il destinatario abbia potuto comprendere la natura e il contenuto dell'atto e abbia ricevuto gli elementi necessari per esercitare la difesa.

Massime di principio

  • Quando una notificazione telematica contiene nel testo della PEC l'indicazione corretta della relazione di notificazione, reca nell'oggetto la precisazione che si tratta di un atto giudiziario e allega l'atto notificato e la procura alle liti, un'eventuale erronea relazione allegata costituisce mera irregolarità non invalidante se non ha impedito al destinatario di comprendere la natura e la portata della notificazione; opera il principio del raggiungimento dello scopo.
  • Il decorso del termine di 180 giorni previsto per l'avvio delle procedure di demolizione comporta il trasferimento alla Prefettura della competenza a provvedere materialmente alla demolizione, ma non esonera il Comune dall'obbligo di trasmettere alla Prefettura tutte le informazioni relative all'abuso e di collaborare fattivamente per le esigenze tecnico-progettuali.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il Comune resta legittimato passivamente rispetto all'istanza diretta a ottenere l'attuazione di un'ordinanza comunale di demolizione quando non dimostri di avere adempiuto agli obblighi di trasmissione e collaborazione derivanti dal trasferimento della competenza alla Prefettura.
  • L'ordine giudiziale rivolto al Comune di dare corso al procedimento per l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione, quando sia decorso il termine per il trasferimento della competenza prefettizia, deve essere inteso come obbligo di inviare la pratica alla Prefettura e di collaborare con essa, non come obbligo del Comune di procedere direttamente alla demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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