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Sentenza

Sentenza n. 10641/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del diniego di visto per lavoro subordinato n. 7033 del 08/07/2025 notificato l'8/07/2025 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202513541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto nazionale per lavoro subordinato motivato dal riferimento a una segnalazione SIS inserita dalle autorità austriache

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, abnormità e irragionevolezza. Il diniego richiamava una segnalazione a suo carico nel Sistema di informazione Schengen, senza indicare il motivo specifico dell'obiezione formulata dalle autorità austriache. Dopo avere ottenuto da tali autorità la cancellazione della segnalazione, il ricorrente aveva chiesto il riesame in autotutela, senza esito positivo. L'Amministrazione ha sostenuto di avere potuto fare riferimento soltanto alle informazioni presenti nel sistema L-VIS e di non avere potuto riesaminare la pratica a causa della sospensione del nulla osta ai sensi dell'art. 3 del d.l. 145/2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2020, cause riunite C-225/19 e C-226/19, ha affermato che, quando il diniego di visto dipende dall'obiezione di un altro Stato membro, il provvedimento deve indicare l'identità dello Stato obiettante, il motivo specifico del rifiuto e, ove occorra, il contenuto essenziale dei motivi dell'obiezione. Tali indicazioni sono necessarie per garantire il diritto di difesa e il diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consentendo al giudice di verificare l'esistenza di una base fattuale sufficientemente solida e l'assenza di errori manifesti. Il principio è stato ritenuto applicabile anche ai visti nazionali per lavoro subordinato, in coerenza con la disciplina nazionale sulla motivazione e con il principio di ragionevolezza. Nel caso concreto l'Ambasciata non aveva indicato il motivo dell'obiezione austriaca, non aveva svolto istruttoria presso le autorità austriache e non aveva instaurato un adeguato contraddittorio con l'interessato, che aveva ottenuto la cancellazione della segnalazione senza contestazioni dell'Amministrazione. La sospensione del nulla osta e l'assenza di una sua espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione sono state ritenute irrilevanti: non sanano i vizi motivazionali e istruttori del diniego e potranno essere valutate nell'ambito del riesame conseguente all'annullamento. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, paragrafi 2 e 3, Regolamento (CE) n. 810/2009

    «uno Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto Schengen, a causa di un'obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve indicare in tale decisione l'identità di tale Stato membro e il motivo specifico di diniego basato su tale obiezione, corredato, se del caso, delle ragioni di tale obiezione»

    Il diniego fondato sull'obiezione di un altro Stato membro deve indicare l'identità dello Stato obiettante, il motivo specifico del rifiuto e, ove necessario, le ragioni essenziali dell'obiezione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo impone una motivazione sufficiente del diniego, tale da consentire all'interessato di difendersi e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

  • regolamento (UE) 2018/1861

    «la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero»

    La segnalazione SIS non determina automaticamente il diniego da parte dello Stato non segnalante, che deve svolgere una valutazione individuale e verificare in concreto la minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica.

  • art. 3 d.l. 145/2024

    La sospensione del nulla osta non sana il difetto istruttorio e motivazionale del diniego di visto e può essere rivalutata nel procedimento di riesame.

  • d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis

    Richiamato in relazione alla sospensione del nulla osta e all'assenza di una sua espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un visto è fondato su un'obiezione formulata da un altro Stato membro, l'autorità procedente deve indicare nel provvedimento l'identità dello Stato obiettante, il motivo specifico del rifiuto e, ove necessario, il contenuto essenziale delle ragioni dell'obiezione; il mero richiamo a una segnalazione nel sistema informativo non è sufficiente.
  • Gli obblighi di motivazione e di istruttoria derivanti dai principi del diritto dell'Unione in materia di diniego di visti Schengen sono applicabili anche ai visti nazionali, quando il diniego si fondi su una segnalazione o obiezione di un altro Stato membro, in quanto coerenti con il diritto nazionale e con il principio di ragionevolezza.
  • L'autorità che nega il visto deve adottare procedure idonee a garantire il diritto di difesa e il ricorso effettivo, anche acquisendo informazioni dalle autorità dello Stato membro che ha formulato l'obiezione e consentendo all'interessato di conoscere le ragioni concrete del diniego.
  • La segnalazione Schengen non esonera lo Stato non segnalante da una valutazione individuale della posizione dello straniero e non determina automaticamente il diniego del titolo; l'amministrazione deve verificare in concreto la sussistenza di una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica.
  • La sospensione del nulla osta al lavoro non sana il difetto di motivazione o di istruttoria del diniego di visto e non impedisce l'annullamento di quest'ultimo, potendo le vicende del nulla osta essere rivalutate nel successivo procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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