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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1858/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, per cassazione, dell'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari (Sez. distaccata di Sassari) che, in qualità di giudice della riparazione ex art. 314 c.p.p., aveva rigettato l'istanza di equo indennizzo per ingiusta detenzione. L'istante era stato sottoposto a ordinanza cautelare e conferma in riesame per delitti in materia di terrorismo (tra cui artt. 270-bis e 270-sexies c.p.), ma era poi stato assolto con sentenza irrevocabile (art. 530, comma 2 c.p.p.). Il ricorrente deduceva errore di applicazione dell'art. 314 c.p.p. e contraddittorietà motivazionale, sostenendo che le intercettazioni e i trasferimenti di denaro avrebbero dovuto essere interpretati come attività commerciali e non come indizi di contiguità con la cellula terroristica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità gli apprezzamenti di fatto della Corte territoriale che ha valutato, anche alla luce delle intercettazioni e dei trasferimenti di denaro, la sussistenza di "frequentazioni ambigue" e di comportamenti idonei a concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare, integrando una condotta dolosa o di colpa grave ostativa all'equo indennizzo. La Cassazione ha richiamato i criteri di valutazione ex ante che il giudice della riparazione deve seguire e ha sottolineato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni probatorie (intercettazioni) se non sussiste travisamento della prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente (liquidate in euro 1.000).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma chiave per la riparazione dell'ingiusta detenzione; la Corte interpreta la colpa grave ai fini ostativi come comportamento (doloso o gravemente colposo) che, ex ante, ha causato o concorso a causare la falsa apparenza della configurabilità di un reato e quindi l'adozione o la persistenza della misura cautelare. Non è necessario che la condotta integri di per sé reato.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare l'assoluzione piena dell'istante (per non aver commesso il fatto) con sentenza divenuta irrevocabile: la sentenza assolutoria non esclude automaticamente il divieto di indennizzo se il richiedente ha dato causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave.

  • artt. 270-bis e 270-sexies cod. pen.; art. 131-ter d.lgs. n. 385/1993

    Norme sostanziali relative ai reati contestati (terrorismo e aggravanti): indicate nel quadro fattuale come reati che avevano giustificato l'intervento dell'autorità e la misura cautelare; la loro menzione serve a contestualizzare le ragioni dell'adozione della cautela.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria (somma alla cassa delle ammende) dovuta per la determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per irrogare la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il diritto all'equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. è escluso se il richiedente ha dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave, valutata ex ante rispetto all'intervento dell'autorità e non necessariamente come configurazione di reato.
  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e motivata della condotta del richiedente, raffrontandola alle ragioni che hanno determinato la misura cautelare; la presenza di "frequentazioni ambigue" può integrare la colpa grave se adeguatamente motivate nella loro oggettiva idoneità a essere indizi di complicità.
  • Le intercettazioni e il contenuto delle conversazioni sono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito: la Cassazione non riesamina l'interpretazione delle intercettazioni se non quando sussiste un travisamento della prova evidente e decisivo.
  • Non basta l'assoluzione nel processo penale per ottenere automaticamente l'indennizzo: occorre dimostrare che la detenzione non è stata causata da condotte proprie che, ex ante, giustificavano l'apparenza di reato.
  • In sede di cassazione la critica alla motivazione di merito deve dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento probatorio; semplici proposte alternative di interpretazione (es. natura commerciale di trasferimenti di denaro) sono inadeguate se il giudice di merito ha fornito motivazione coerente.
  • Il ricorso infondato o manifestamente privo di ragione può comportare condanne per spese processuali e sanzioni alla cassa delle ammende; pertanto è rischioso proporre impugnazioni che tentino solo di rimettere in discussione valutazioni probatorie consolidate.

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