Cassazione Penale, Sentenza n. 28866/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In sede di patteggiamento, l'imputato e il pubblico ministero avevano concordato l'applicazione della pena di mesi due e giorni venti di reclusione per un episodio di lesione in contesto di rissa, subordinando espressamente l'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale ha accolto la richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., ritenendo ammissibile l'accordo e congrua la pena, ma ha omesso di pronunciarsi sulla sospensione condizionale, pur essendo questa parte integrante dell'intesa negoziale. Con il ricorso si deducevano la violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p., per difetto di correlazione tra richiesta e decisione, nonché l'illegalità della pena per mancata motivazione sul beneficio subordinante.
La decisione
La Corte ha rilevato che dal verbale di udienza risultava un accordo tra le parti che comprendeva la subordinazione dell'applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. Il giudice del patteggiamento, potendo solo accogliere integralmente o respingere l'accordo, non poteva omettere di decidere sul beneficio richiesto. Poiché il Tribunale ha applicato la pena senza concedere la sospensione condizionale e senza pronunciarsi sul punto, la sentenza è stata ritenuta illegittima per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
nel patteggiamento il giudice deve aderire integralmente all'accordo delle parti oppure respingerlo; non può modificarlo unilateralmente omettendo clausole essenziali dell'intesa
art. 448 c.p.p.
il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza costituisce vizio deducibile in cassazione e comporta l'annullamento della decisione
art. 163 c.p.
la sospensione condizionale della pena può essere concessa quando ne ricorrono i presupposti e, se pattuita come condizione dell'accordo, deve essere esaminata dal giudice
art. 588, secondo comma, c.p.
norma incriminatrice oggetto dell'imputazione contestata e della pena concordata
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può accogliere solo in parte l'accordo negoziale: deve pronunciare un sì o un no sull'intero assetto pattizio.
- Se la richiesta di patteggiamento è espressamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice ha l'obbligo di decidere su quel beneficio; la mancata pronuncia integra difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
- L'omessa decisione sulla sospensione condizionale, quando sia parte dell'accordo, rende illegittima la sentenza anche se il giudice abbia ritenuto congrua la pena o abbia semplicemente trascurato il punto.
- Il vizio derivante dalla mancata correlazione tra richiesta e decisione nel patteggiamento è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e può condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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