Sentenza n. 1396/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 204/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.215,78 a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 28 gennaio 2026, deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 204/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata al Ministero il 19 settembre 2024, che aveva riconosciuto il credito di € 1.215,78 per retribuzione professionale docenti. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha riferito di aver disposto la liquidazione della somma, con esigibilità dal 26 marzo 2026. Il ricorrente ha quindi confermato l’avvenuto pagamento e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento integrale intervenuto in corso di giudizio ha pienamente soddisfatto la domanda di ottemperanza e ha fatto venir meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto della controversia. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato la soccombenza virtuale: il tardivo adempimento confermava la fondatezza della pretesa, sicché il Ministero è stato condannato a rifondere cinque sesti delle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rimborso del contributo unificato ove versato. La restante parte è stata compensata, tenuto conto del comportamento collaborativo dell’Amministrazione e dell’intervallo di tempo tra pubblicazione e notifica della sentenza, ricorso per ottemperanza e pagamento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 28.1.2026, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 204/2024, pubblicata il 18.9.2024, e notificata all’Amministrazione il 19.9.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di euro 1.215,78 a titolo di “retribuzione professionale docenti”.
Gli artt. 112 e seguenti c.p.a. sono indicati come base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della condanna al pagamento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la domanda, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e non pronuncia ulteriormente sull’oggetto della controversia.
Massime di principio
- Se l’Amministrazione soddisfa integralmente in corso di giudizio la pretesa azionata in ottemperanza, viene meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto della controversia e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di adempimento tardivo intervenuto durante il giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole in prevalenza a carico dell’Amministrazione se il ritardo conferma la fondatezza della pretesa; il comportamento collaborativo e la durata dell’intervallo fino al pagamento possono giustificare una compensazione parziale.
Come è indicizzato
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