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Ordinanza

Ordinanza n. 197/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento del Prefetto di Lecce prot. -OMISSIS- del 4/12/2025 (fasc. -OMISSIS-), notificato in pari data, con il quale è stato “respinto” il ricorso gerarchico proposto dall’Avv. -OMISSIS- avverso il provvedimento amministrativo di Ammonimento Nr. -OMISSIS-/Div. Ant. (Prot. n. -OMISSIS- dell’11/07/2025) emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 12/04/2025; - nonché del presupposto provvedimento amministrativo di Ammonimento nr. -OMISSIS-/Div. Ant. (Prot. n. -OMISSIS- dell’11/07/2025) emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 12/04/2025 e del conseguente “Processo Verbale di Ammonimento, entrambi notificati solo il 23/07/2025; - ed ancora del presupposto provvedimento prot. -OMISSIS- dell’8/09/2025 con cui la Questura di Lecce ha rigettato la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di ammonimento ex art. 8 D.L. n. 11/2009, conv. in L. n. 38/2009, formulata dal ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro l'ammonimento del Questore, unitamente all'ammonimento, al relativo verbale e al diniego di revoca in autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Prefetto di Lecce ha respinto il ricorso gerarchico avverso un ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Lecce, nonché gli atti presupposti e consequenziali, compreso il verbale di ammonimento e il diniego della richiesta di revoca in autotutela. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né le censure relative ai presupposti dell'ammonimento o al diniego di autotutela.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione né ha definito la domanda cautelare. Dopo la discussione in camera di consiglio, le amministrazioni resistenti hanno depositato documenti, tra cui la relazione informativa sui fatti di causa. Il Collegio ha ritenuto necessario assegnare al ricorrente termini a difesa per esaminare la documentazione e, se del caso, controdedurre. La trattazione dell'istanza cautelare è stata pertanto rinviata alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026. Non è stata adottata alcuna misura cautelare e non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009

    La norma è indicata quale base normativa del provvedimento di ammonimento impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti per la tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, dopo la discussione della domanda cautelare, l'amministrazione deposita documenti rilevanti, il giudice deve assicurare alla controparte termini a difesa per esaminarli e per articolare eventuali controdeduzioni, rinviando la trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio.
  • Il deposito postumo di documentazione rilevante per la decisione cautelare impedisce la definizione immediata dell'istanza senza previo rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa della parte non ancora posta in condizione di esaminare gli atti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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