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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30589/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo circostanze attenuanti generiche e riducendo le pene per reati in materia di armi, ricettazione ed estorsione aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. I motivi di impugnazione plebei sono molteplici: censura di omissione o insufficiente motivazione circa la partecipazione a specifiche estorsioni; contestazione dell'applicazione di aggravanti (più persone riunite, uso di armi) e della recidiva; deduzioni sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.; doglianze sulla congruità del trattamento sanzionatorio e sulla corretta applicazione delle attenuanti (anche art.5 legge n.895/1967); questioni processuali su efficacia della rinuncia ai motivi d'appello e sulla specificità dei motivi posti in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibile il ricorso di DI COSIMO Cristian (perché mera ripetizione dell'appello); 2) accolto il ricorso di RAFASCHIERI Francesco Alessandro per omessa motivazione sul punto decisivo della sua partecipazione all'estorsione (annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Bari, altra sezione); 3) dichiarato inammissibile il ricorso di DI LEO Daniele per effetto della rinuncia ai motivi in sede d'appello; 4) dichiarato inammissibile il ricorso di RUGGIERO Tommaso per aspecificità (censure riferite a un rito diverso da quello applicato); 5) accolto il ricorso di DE SANTIS Saverio limitatamente ai capi 7 e 9 e alle aggravanti contestate al capo 12 (annullamento con rinvio per nuovo giudizio su tali punti); 6) accolto il ricorso di GISMONDO Francesco limitatamente al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione individualizzata (annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto); 7) dichiarato inammissibile il ricorso di TEMPESTA Marco; 8) dichiarato inammissibile il ricorso di LOVERGINE Ivan; 9) dichiarato inammissibile il ricorso di LADISA Cosimo Damiano (per difetto di specificità ai sensi dell'art.581 c.p.p.). Per i ricorsi dichiarati inammissibili la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha irrogato, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la sanzione di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma rilevante perché i reati contestati erano aggravati dall'associazione di tipo mafioso; la Corte ha dato rilievo all'aggravazione nel quadro complessivo delle imputazioni.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di cassazione relativi alla motivazione; la Corte segnala che le censure devono essere specifiche e non mera ripetizione di quanto già dedotto in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Riferimento alle cause di proscioglimento e alla necessità che il giudice di merito esplori eventuali cause estintive o di non punibilità se prospettate: mancata esplorazione può integrare omessa motivazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Citato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sulla valutazione della responsabilità; richiama l'obbligo motivazionale del giudice a fronte di censure specifiche.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e lett. d)

    Richiede che il ricorso indichi le ragioni di fatto e di diritto e i punti della motivazione censurata: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi che non rispettano tale requisito (aspecificità).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione collettiva e generica che elenca i parametri senza rispondere ai motivi di gravame sulla congruità della pena.

  • art. 5 Legge n. 895/1967

    Rilevante quale attenuante eccezionale invocata da taluni ricorrenti: la Corte ha rilevato omissioni della Corte d'appello nella risposta alle doglianze su tale attenuante (per alcuni ricorrenti motivo di annullamento).

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio dell'effetto devolutivo dell'appello: la Corte ha richiamato che la rinuncia ai motivi in appello preclude il loro esame in appello e in cassazione, con conseguente inammissibilità dei ricorsi che insistono su quei punti.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferito in un ricorso improprio (Ruggiero): la Corte segnala che le censure devono corrispondere al rito effettivamente utilizzato; censure riferite a un rito diverso sono aspecifiche.

  • art. 599 e 602 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nelle doglianze di De Santis sulla corretta delimitazione della rinuncia ai motivi; la Corte ha ritenuto che la rinuncia era limitata e che alcune doglianze non erano state esaminate.

Massime di principio

  • La mera ripetizione in cassazione dei motivi già esaminati e disattesi in sede di appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della corte d'appello, rende il ricorso inammissibile.
  • La rinuncia espressa ai motivi di appello preclude il loro esame sia in appello sia in cassazione: chi rinuncia deve avere cura di riservare espressamente i punti che intende farvalere in sede successiva.
  • La motivazione collettiva e generica (elencazione astratta dei parametri di cui all'art.133 c.p.) non assolve l'obbligo motivazionale: il giudice deve motivare in modo individualizzato e rispondere ai rilievi specifici relativi al trattamento sanzionatorio.
  • L'omessa o insufficiente risposta della corte d'appello a doglianze specifiche sulla partecipazione a fatti determinanti (es. estorsione) configura omessa motivazione e può determinare annullamento con rinvio.
  • I ricorsi per cassazione devono rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art.581 c.p.p.: devono indicare chiaramente i punti della motivazione censurata e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno.
  • Se la rinuncia ai motivi in appello è limitata a determinati capi, il giudice d'appello e, in caso di omessa risposta, la Corte di cassazione possono annullare e rinviare per consentire il concreto esame dei motivi non rinunciati.

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