Cassazione Civile, Ordinanza n. 15542/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tributario relativo a una associazione/società sportiva dilettantistica poi dichiarata fallita. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto compiuto dal giudice di primo grado, riconoscendo le ragioni del contribuente in tema di solidarietà tra legale rappresentante e ente sportivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 43 l.fall. sostenendo che, essendo la società fallita prima dell’instaurazione del giudizio, la legittimazione a impugnare l’atto impositivo spettasse esclusivamente al curatore fallimentare e che il ricorso introduttivo del soggetto già legale rappresentante fosse inammissibile; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 148 TUIR, dell’art. 74 d.P.R. 633/1972, della l. 398/1991, dell’art. 9 d.P.R. 544/1999 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la perdita del regime agevolato per mancato superamento del plafond, valorizzando la mancata prova dell’uso commerciale delle somme e non invece il solo dato del superamento dei ricavi/proventi da attività commerciale, in particolare sponsorizzazioni, oltre il limite normativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’ammissibilità del ricorso proposto dal soggetto interessato a fronte dell’inerzia del curatore fallimentare nella tutela giurisdizionale contro gli atti impositivi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini della cessazione del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare solo se i proventi da attività commerciale avessero superato il limite quantitativo fissato dalla legge, senza subordinare la decadenza alla prova dell’effettiva destinazione commerciale delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 267/1942
art. 43 R.D. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare)
Il fallito può eccezionalmente esercitare la tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo nell’inerzia del curatore; la legittimazione del fallito è ammessa in funzione sostitutiva della mancata iniziativa degli organi fallimentari.
art. 24 Cost.
L’interpretazione degli artt. 43 l.fall. e 16 d.P.R. n. 636/1972 deve essere conforme al diritto di difesa, consentendo l’accesso alla tutela giurisdizionale quando il curatore resti inerte.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.
Viene invocato per denunciare una nullità processuale derivante dalla mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Viene invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e del riparto dell’onere della prova.
art. 148 T.U.I.R.
Richiamato per la disciplina fiscale degli enti associativi e per i presupposti del regime agevolato.
art. 74 d.P.R. n. 633/1972
art. 74 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quadro della disciplina fiscale applicabile agli enti e ai relativi adempimenti.
L. n. 398/1991
La Corte richiama il regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche e il limite quantitativo dei proventi commerciali che ne condiziona l’applicazione.
art. 90, comma 2, L. n. 289/2002
art. 90, secondo comma, della legge n. 289 del 2002
Ha aggiornato il limite originariamente previsto dalla l. 398/1991, fissandolo a 250.000 euro.
art. 9 d.P.R. n. 544/1999
art. 9 del d.P.R. n. 544/1999
Richiamato tra le norme applicabili alla disciplina del regime agevolato degli enti sportivi dilettantistici.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il principio di riparto dell’onere probatorio nel contenzioso tributario.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell’atto; l’Amministrazione deve provare quando tale conoscenza sia avvenuta.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando il contribuente sia fallito, l’inerzia del curatore nell’impugnare l’atto impositivo può legittimare eccezionalmente il fallito a proporre egli stesso tutela giurisdizionale, in applicazione sistematica della disciplina fallimentare e in chiave di garanzia del diritto di difesa.
- Ai fini della fruizione del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, il giudice deve verificare in via principale se nell’anno d’imposta siano stati conseguiti proventi da attività commerciale oltre il limite quantitativo stabilito dalla legge; non è decisivo accertare come tali somme siano state successivamente impiegate.
- Quando la normativa prevede la cessazione di un regime agevolato al superamento di una soglia di proventi, la decadenza dipende dal dato oggettivo del superamento del limite e non da ulteriori requisiti di destinazione o utilizzo dei proventi stessi.
- Nel processo tributario, l’onere di dimostrare il momento in cui il contribuente ha acquisito piena conoscenza dell’atto incombe sull’Amministrazione finanziaria, quando da tale momento dipenda la decorrenza del termine di impugnazione.
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