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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28532/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma denunciando: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione diretta al giudice di primo grado, sostenendo che, verificata l'assenza dell'imputato nel domicilio dichiarato, la notificazione doveva essere eseguita nelle mani del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., e non mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale; (2) erronea applicazione della legge penale e mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, perché la Corte d'appello avrebbe considerato la recidiva nei termini di computo della prescrizione nonostante, secondo il ricorrente, i suoi effetti punitivi fossero stati elisi dal giudizio di bilanciamento (equivalenza tra aggravanti e attenuanti). Inoltre si deduce carenza di motivazione circa l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della recidiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: la Corte d'appello aveva correttamente escluso la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., perché l'assenza dell'imputato era temporanea e non tale da rendere inidoneo il domicilio dichiarato. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato in linea con orientamenti consolidati: il giudizio di equivalenza non esclude la rilevanza dell'aggravante a effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione (la recidiva va computata anche se subvalente nel bilanciamento). Quanto alla presunta omissione motivazionale sulla recidiva, la Corte ha osservato l'assenza di specifica censura in appello (difetto di devoluzione) e, comunque, ha rilevato che la Corte d'appello ha motivato richiamando la personalità del ricorrente e i precedenti, giustificando il riconoscimento della recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    L'esecuzione della notificazione nelle mani del difensore ai sensi del comma 4 richiede l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato: la sola temporanea assenza attestata non è sufficiente a ritenere il domicilio inidoneo

  • art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p.

    Motivo di cassazione per inosservanza delle norme processuali a pena di nullità (richiamato relativamente alla notificazione)

  • art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p.

    Motivo di cassazione per erronea applicazione della legge penale (richiamato rispetto al calcolo della prescrizione e alla rilevanza della recidiva)

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha interpretato che l'equivalenza non annulla gli effetti 'speciali' di un'aggravante (es. ai fini della prescrizione)

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la recidiva ad effetto speciale va considerata ai fini della prescrizione anche se subvalente nel bilanciamento

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto contestato (ricettazione); la Corte ha rideterminato la pena in relazione al capo A) come fatto in appello

  • Sez. 3, Sentenza n. 18910 del 08/11/2017

    Giurisprudenza secondo cui la temporanea assenza dal domicilio non integra l'impossibilità della notificazione necessaria per l'art. 161, comma 4

  • Sez. 5, Sentenza n. 25962 del 03/03/2022

    Conferma che il giudizio di equivalenza non esclude la rilevanza di un'aggravante a effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione

  • Sez. 1, Sentenza n. 36258 del 07/10/2020

    Stabilisce che la recidiva ad effetto speciale deve essere considerata nel calcolo della prescrizione anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento

  • Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018

    Principio sulla devoluzione degli argomenti in appello: questioni non impugnate in appello acquistano efficacia di giudicato e non sono riesaminabili in Cassazione

Massime di principio

  • La notificazione nelle mani del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è giustificata solo quando il domicilio eletto è effettivamente inidoneo o inesistente; la temporanea assenza del destinatario non basta
  • Il giudizio di equivalenza (art. 69 c.p.) che bilancia aggravanti e attenuanti non elimina gli effetti 'speciali' dell'aggravante (come la recidiva) ai fini del calcolo della prescrizione
  • In sede di legittimità non possono essere censurate questioni che non siano state devolute al giudice d'appello con specifico motivo: omissioni in appello producono efficacia di giudicato
  • Per contestare il computo della prescrizione basato sulla recidiva è necessario che la difesa affronti specificamente la questione in appello, fornendo elementi probatori o argomentativi sulla non sussistenza dei requisiti della recidiva
  • Per evitare problemi di notifica, chi riceve atti processuali deve documentare trasferimenti o la perdurante assenza dal domicilio (es. variazione di residenza) quando si intende legittimare notifiche alternative

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