Cassazione Penale, Ordinanza n. 04711/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, a fronte della condanna di primo grado per tentato furto in abitazione aggravato, aveva soltanto rideterminato la pena confermando nel resto la decisione di merito. La Corte di cassazione non affronta questioni attinenti alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio nel merito, perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza di appello, pronunciata il 19 marzo 2024 e depositata il 17 giugno 2024, era stata comunicata il 22 marzo 2024; il termine di 45 giorni per impugnare, decorrente da tale comunicazione in caso di giudizio cartolare, veniva a scadere il 4 agosto 2024, con slittamento al 4 settembre 2024 per la sospensione feriale, ma il ricorso è stato presentato solo il 6 settembre 2024. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di impugnazione, rilevando la tardività sulla base della data di comunicazione della sentenza emessa all'esito del giudizio cartolare e del successivo slittamento dovuto al periodo feriale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, statuendo che la causa di inammissibilità fosse dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
senza formalità di procedura
La causa di inammissibilità per tardività del ricorso può essere dichiarata de plano, senza formalità procedurali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile, e la tardività deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice di legittimità.
- Quando la sentenza è emessa all'esito del giudizio cartolare, ai fini del decorso del termine per impugnare rileva la comunicazione del provvedimento alle parti.
- Se la scadenza del termine di impugnazione cade nel periodo di sospensione feriale, il termine slitta al primo giorno utile successivo; l'impugnazione resta comunque tardiva se depositata dopo tale data.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività può essere pronunciata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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