Cassazione Penale, Sentenza n. 19932/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale emesso il 20/04/2020. Sosteneva che la notificazione non si era perfezionata il 25/10/2022 (data in cui risultava firmato l'avviso A/R), bensì solo in data 08/11/2022, giorno in cui l'imputato avrebbe ritirato personalmente il plico depositato presso la casa comunale; pertanto l'opposizione del 11/11/2022 sarebbe stata tempestiva rispetto al termine di 15 giorni previsto dall'art. 461 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto perfezionata la notificazione in data 25/10/2022, allorché la raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'avviso del deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p., è stata ricevuta e firmata da un "addetto alla casa" che l'ufficiale postale identificava come tale e che lo stesso ricorrente ammette di aver delegato al ritiro. Di conseguenza il termine di quindici giorni per proporre opposizione è iniziato a decorrere da tale data e l'opposizione depositata l'11/11/2022 era tardiva. La Corte ha inoltre osservato che, se effettivamente fosse mancata la conoscenza del provvedimento, la via corretta sarebbe la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
l'ufficiale giudiziario dà... comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito [dell'atto presso la casa comunale] a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata
La Corte interpreta che, per la notificazione ai sensi dell'art.157, comma 8, la notificazione è perfezionata dal 'ricevimento' della raccomandata contenente l'avviso di deposito: il ricevimento si considera avvenuto anche se la raccomandata è stata ritirata da una persona delegata (es. "addetto alla casa")
art. 461, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto penale: tale termine decorre dalla perfezione della notificazione secondo le regole dell'art.157 c.p.p.
art. 8, legge 20 novembre 1982, n. 890
Richiamata per distinguere la 'compiuta giacenza' del servizio postale (art.8 legge 890/1982) dalla diversa disciplina dell'art.157, comma 8, c.p.p.; gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata ai sensi dell'art.157, non dalla compiuta giacenza
art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
Indica la possibilità di chiedere la restituzione nel termine se si provi di non aver avuto conoscenza del provvedimento nei modi che avrebbero prodotto gli effetti della notificazione; la Corte rinvia a questa strada per chi asserisca effettiva mancata conoscenza
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000,00
Massime di principio
- La notificazione prevista dall'art.157, comma 8, c.p.p. si perfeziona con il 'ricevimento' della raccomandata contenente l'avviso di deposito presso la casa comunale; tale ricevimento può essere provato anche con la firma di un delegato che ritira la raccomandata
- Per i termini processuali (es. i 15 giorni di cui all'art.461 c.p.p.) si prende a riferimento la data in cui si è perfezionata la notificazione secondo la disciplina applicabile (qui art.157 c.p.p.), non la data del ritiro materiale dell'atto presso la casa comunale salvo che la raccomandata non sia mai stata ricevuta
- La compiuta giacenza prevista dalla legge postale (legge n.890/1982) è diversa dalla notificazione tramite deposito ai sensi dell'art.157 c.p.p.; non confondere i due istituti quando si contano i termini
- Se si vuole contestare la tardività della notifica per mancata conoscenza reale, il rimedio appropriato è la richiesta di restituzione nel termine ex art.175 c.p.p., con tempestiva domanda e idonea prova della mancata ricezione/ignoranza
- La firma illeggibile sull'avviso A/R o il fatto che il ritiro sia stato operato da terzo non esclude di per sé la perfezione della notificazione se esiste prova che il delegato era legittimato o che la raccomandata è stata effettivamente ricevuta
- Per evitare il rischio di inammissibilità è prudente depositare l'opposizione non oltre il termine previsto o, se si è in dubbio sull'effettiva ricezione, attivare immediatamente le procedure per la restituzione nel termine e raccogliere ogni prova di mancata conoscenza
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