Cassazione Penale, Sentenza n. 34215/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 21/09/2023 contestando, un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 c.p.p. e la legittimazione dell'Agenzia a promuovere l'istanza. Sostengono che l'Agenzia non poteva attivare un incidente di esecuzione, che il Tribunale ha illegittimamente esteso la confisca a particelle e beni (arredi) non compresi nel dispositivo originario e che la correzione inaudita altera parte del decreto sarebbe abnorme e lesiva dei loro diritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse riconosciuto alla richiesta dell'Agenzia la natura di vero incidente di esecuzione ma, al più, un atto ricognitivo/interpretativo; ha inoltre affermato che l'Agenzia può essere qualificata come terzo interessato legittimato a intervenire tramite l'Avvocatura dello Stato. La Corte ha confermato che l'estensione delle particelle e la inclusione degli arredi risultavano da una corretta interpretazione del giudicato e da elementi tecnici (ricognizione e consulenza) e non da una surrettizia estensione del dispositivo. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
La Corte valuta la contestazione prospettata con riferimento a tale norma ma osserva che l'ordinanza impugnata aveva escluso che la richiesta dell'Agenzia costituisse un vero incidente di esecuzione; inoltre richiama i limiti dell'istituto (titolarità dell'atto, materia dell'incidente) e ne distingue l'operatività dal ruolo dell'Agenzia come terzo interessato
art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen.
art. 606, co.1, lett. b) e d. c.p.p.
Sono le norme invocate dai ricorrenti per i motivi di cassazione; la Corte però ritiene le censure infondate alla luce della qualificazione dell'istanza e della interpretazione del giudicato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato nei limiti della motivazione: il ricorso è stato descritto nei termini strettamente necessari secondo la norma sulle limiti della motivazione del ricorso
d.l. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies (richiamato dalla giurisprudenza)
d.l. 8/6/1992 n. 306, art. 12-sexies (richiamato dalla giurisprudenza citata)
La giurisprudenza di legittimità richiamata ha affermato che l'Agenzia, quale titolare dei beni, deve essere qualificata come terzo interessato e può intervenire nel giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato; la Corte estende per ratio tale principio al caso di specie
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 2772 del 7/12/2021 e precedenti citati)
Sez. 5, n. 2772 del 7/12/2021; Sez. 3, n. 16354 del 11/01/2021; Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014; Sez. 1, n. 8071 del 11/02/2010
La Corte richiama precedenti che affermano la funzione interpretativa del giudice dell'esecuzione, la possibilità di integrare errori meramente formali tra dispositivo e motivazione nei provvedimenti camerali e la legittimazione dell'Agenzia/Avvocatura a intervenire
Massime di principio
- L'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati può essere qualificata come terzo interessato nei procedimenti relativi ai beni e agire tramite l'Avvocatura dello Stato; pertanto ha titolo a partecipare al giudizio e ad essere notificata
- Richieste che appaiono come incidenti di esecuzione possono essere qualificate dal giudice come atti ricognitivi o interpretativi dell'originario decreto di confisca; la natura giuridica dell'istanza influisce sulla legittimazione ad agire
- Il giudice dell'esecuzione può correggere/integrare errori materiali o chiarire il perimetro della confisca quando la volontà decisoria emerge dalla motivazione: non sempre si tratta di ampliamento illegittimo del provvedimento
- Nei provvedimenti camerali il contenuto decisionale è dato dall'insieme motivazione-dispositivo; difformità formali tra le due parti possono essere sanate se la motivazione chiarisce la reale portata del provvedimento
- La contestazione in cassazione deve confrontarsi con la qualificazione giuridica dell'atto data dal giudice di merito; censure sulla legittimazione e sull'estensione della confisca sono infondate se la correzione è mera interpretazione del giudicato e supportata da elementi tecnici (perizia/ricognizione)
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