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Sentenza

Sentenza n. 13986/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento, previa concessione delle opportune misure cautelari, del silenzio serbato dalla Prefettura di Viterbo sull’istanza del sig. -OMISSIS- di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo.

Giustizia amministrativa202607516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio della Prefettura di Viterbo sull’istanza con cui aveva chiesto l’ammissione alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia amministrativa, poiché, a fronte di un’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione non aveva adottato entro il termine di legge un provvedimento espresso. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, inizialmente fissata per la domanda cautelare, e definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza. Ha rilevato che il d.lgs. 142/2015 pone specifici obblighi a carico dell’Amministrazione competente in materia di predisposizione ed erogazione dell’accoglienza e che, in base al generale dovere di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. 241/1990. L’inerzia è stata ritenuta contraria al principio di legalità dell’azione amministrativa e al buon andamento di cui all’art. 97 Cost. L’Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, anche tramite funzionario formalmente delegato, con un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 31 c.p.a.

    Rilevante quale base processuale dell’azione contro il silenzio e della condanna dell’Amministrazione a provvedere; il giudice ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e imposto l’adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione il dovere generale di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento concorre a fondare l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.

  • d.lgs. 142/2015

    Disciplina la posizione dei richiedenti protezione internazionale e pone obblighi amministrativi in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un richiedente protezione internazionale presenta un’istanza di accesso alle misure di accoglienza, l’Amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine applicabile; il silenzio protratto oltre tale termine è illegittimo.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di pronunciarsi entro un termine assegnato, senza sostituirsi ad essa nella valutazione sostanziale dell’istanza.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare il provvedimento espresso in luogo dell’Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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