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Sentenza

Sentenza n. 3738/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3483 emessa in data 18 luglio 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per il valore di 500 euro relativo all’anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo avere prestato servizio come docente a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero a provvedere. Il ricorso è stato proposto in ragione della mancata esecuzione spontanea della pronuncia. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza mediante il pagamento di quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito integralmente la sentenza del Tribunale di Milano. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della causalità, poiché l’adempimento è intervenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al rimborso di 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione individua il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del Tribunale di Milano.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta integrale esecuzione dell’obbligo dedotto in giudizio, anche se il testo non richiama espressamente la disposizione.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale azionato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Se l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico, poiché il comportamento amministrativo ha reso necessaria la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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