Cassazione Penale, Sentenza n. 14820/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra più reati già giudicati con sentenze irrevocabili, sostenendo l'esistenza di una correlazione e di un programma criminoso unitario tra le condotte (contiguità temporale e connessione esecutiva). Contestava quindi l'omesso riconoscimento della continuazione da parte della Corte di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato che non sussisteva la preordinazione richiesta per la continuazione: le condotte contestate erano eterogenee per modalità, beni giuridici tutelati (rapina, furto, ricettazione, porto e detenzione di armi), luoghi (Paternò, Misterbianco, Belpasso) e caratteristiche esecutive, segnalando che rilevava una propensione abituale al crimine piuttosto che un unico programma criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiede che i reati siano stati concepiti nell'ambito di un unico programma criminoso, con preordinazione e caratteristiche essenziali già delineate.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato come norma collegata per gli effetti della continuazione (determinazione della pena unica), la giurisprudenza prospetta un trattamento mitigato se i reati risultano parte di un medesimo progetto criminoso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, determinata in euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (segnalate nel testo: Sez. 5, n. 10917/2012 Abbassi; Sez. 5, n. 1766/2015 Esposti; Sez. 1, n. 11564/2012 Daniele; altre pronunce)
«la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine ... secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"»
La giurisprudenza consolidata chiarisce i requisiti della continuazione: è necessaria l'originaria progettazione di una serie di reati nell'ambito di un unico programma criminoso; la mera reiterazione o propensione al crimine non è sufficiente e va distinta da istituti quali recidiva, abitualità o tendenza a delinquere.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. richiede la prova di un programma criminoso unitario e preordinato: non basta la somiglianza o la vicinanza temporale tra reati.
- La mera reiterazione di condotte illecite, la propensione abituale o la recidiva non equivalgono alla preordinazione richiesta per la continuazione; sono strumenti distinti e spesso sfavorevoli al reo.
- Le differenze nei luoghi, nelle modalità esecutive e nei beni giuridici offesi sono elementi che ostano al riconoscimento della continuazione, perché indicano eterogeneità del disegno criminoso.
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare, oltre a correlazioni temporali, la progettazione originaria e unitaria delle condotte criminali; le valutazioni non possono basarsi su congetture o indici meramente presuntivi.
- In casi simili, se non è dimostrata la preordinazione, il giudice deve privilegiare l'applicazione di altri istituti (recidiva, abitualità, ecc.) piuttosto che la continuazione.
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