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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16121/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano del 06/06/2023 che aveva confermato la condanna di primo grado (Tribunale di Lecco) per il reato previsto dall'art. 223 comma 2 n. 2 (dichiarata fallita la SKL IMMOTRADE ITALIA S.R.L.) attribuendo a Sangiorgio il ruolo di amministratore di fatto. L'impugnazione conteneva cinque motivi principali: 1) vizio procedurale per presunta inammissibilità della lista testi depositata dal PM per omissione dell'indicazione delle circostanze ai sensi dell'art. 468 c.p.p.; 2) mancata prova del ruolo di amministratore di fatto, per assenza di elementi che dimostrassero un’attività non occasionale e sistematica; 3) travisamento delle deposizioni testimoniali, che riferivano attività riconducibili ad altre società e non alla fallita; 4) carenza probatoria circa la determinazione temporale e l'ammontare delle obbligazioni erariali/contributive per ciascuna annualità (rilevando che il debito utile al dissesto sarebbe maturato nel 2012-2014 e che l'eventuale ruolo dell'imputato si sarebbe limitato a 2009-2011); 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., in considerazione della collaborazione e del comportamento processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e/o generici tutti i motivi: 1) ha confermato che l'omessa specificazione delle circostanze nella lista testi non comporta di per sé inutilizzabilità quando sia possibile desumere dagli atti che i testimoni possano riferire sui fatti contestati e il giudice, nell'esercizio dei poteri officiosi, può disporre l'escussione; 2-3) ha ritenuto che la valutazione di merito sull'esistenza del ruolo di amministratore di fatto si fonda su un complesso di indici sintomatici e su valutazioni di fatto insindacabili in cassazione, congruamente motivate dalle sentenze di primo e secondo grado; 4) ha escluso che la ricostruzione del dissesto richieda la segmentazione temporale invocata dalla difesa, atteso il carattere continuativo e sistematico degli abusi che hanno generato l'esposizione debitoria; 5) ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, richiamando la rilevanza della pervicacia della condotta, dell'entità del passivo e dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente è stato confermato l'esito sanzionatorio e disposte le conseguenze di legge (condanna alle spese e altro secondo art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 223 comma 2 n. 2 (legge fallimentare/pezzo del capo d'imputazione)

    Norma che descrive il fatto tipico contestato (bancarotta/attività illecite connessi al dissesto); la Corte ha ritenuto provata la partecipazione e la responsabilità dell'imputato in concorso come amministratore di fatto.

  • art. 20-bis c.p.

    Riferito alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare; la Corte d'appello aveva già applicato tale misura sostitutiva.

  • art. 468 c.p.p.

    Obbligo di indicare le circostanze oggetto dell'esame dei testi nella richiesta di escussione; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente: l'obbligo vale soprattutto quando le circostanze differiscano dal fatto contestato, mentre è adempiuto quando dagli atti risulti che il teste può riferire sul capo di imputazione.

  • art. 191 c.p.p.

    Sanzione di inutilizzabilità della prova; la Corte ha escluso l'applicazione automatica in caso di omissione dell'indicazione delle circostanze se il giudice ha esercitato poteri officiosi e dagli atti risultava la pertinenza della testimonianza.

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) c.p.p.

    Criteri di censura in Cassazione (vizio di motivazione, travisamento della prova, violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate ovvero non idonee a sovvertire la valutazione di merito.

  • art. 2639 c.c.

    Riferimento civile sulla figura dell'amministratore di fatto; la Corte ha richiamato la possibilità di coesistenza di esercizio di poteri da più soggetti e la valutazione sulla base di elementi sintomatici.

  • art. 2394 c.c.

    Richiamato in motivazione per individuare i soggetti effettivamente avvantaggiati dalle operazioni illecite; utilizzato per argomentare perché l'amministratore formale non era l'effettivo beneficiario.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego da parte del giudice di merito in presenza di pervicacia, entità del danno e precedenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione delle conseguenze processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione (condanna alle spese etc.).

Massime di principio

  • L'omessa indicazione delle circostanze nella lista testi ai sensi dell'art. 468 c.p.p. non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova quando, dagli atti, risulti che i testimoni possono riferire sui fatti contestati e il giudice ha esercitato i poteri officiosi per acquisire la prova.
  • La qualifica di amministratore di fatto si accerta mediante un giudizio di fatto basato su elementi sintomatici e convergenti (rapporti con dipendenti, direzione operativa, sedi promiscue, benefici a terzi), valutazione che in cassazione è sindacabile solo in presenza di vizio logico-giuridico grave e non per una diversa interpretazione delle stesse prove.
  • La frammentazione delle singole risultanze probatorie dalla difesa (estrapolazione di brani di deposizioni) non è sufficiente a dimostrare il travisamento delle prove se il giudice di merito ha fornito una ricostruzione complessiva e coerente del quadro probatorio.
  • Quando il dissesto nasce da una strategia continuativa e sistematica di elusione degli obblighi contributivi, non è decisiva la rigida segmentazione temporale dei debiti: la rilevanza è data dalla continuità e dall'organicità delle condotte illecite.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua e motiva elementi decisivi contrari (pervicacia, entità del danno, precedenti); non è necessario considerare ogni elemento favorevole proposto dalla difesa.

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