Cassazione Civile, Ordinanza n. 18285/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che la controversia era stata definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, su adesione anche dell'Agenzia delle entrate, e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma nel corso del giudizio la società contribuente depositava memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, perché la lite era stata definita tramite adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. La difesa erariale aderiva a tale richiesta con nota del 16/04/2022.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata prevista dalla norma, una volta perfezionata dalle parti, determina la definizione della controversia e consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
È la legge di conversione del decreto-legge richiamato dalla parte contribuente per sostenere l'avvenuta definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta che la controversia tributaria è stata definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e tale circostanza è condivisa anche dalla controparte pubblica, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la chiusura del processo senza decisione sul merito delle censure proposte.
- In presenza di definizione della lite intervenuta in corso di causa, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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