Cassazione Civile, Ordinanza n. 13149/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale che, in riforma della decisione del Giudice di Pace, l’aveva condannata a restituire alla controparte la somma di euro 2.888,73 a titolo di IVA applicata sulla tariffa di igiene ambientale TIA1, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con l’unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché della normativa sulla detrazione IVA, sostenendo che la detrazione dell’IVA da parte dell’utente avrebbe escluso la ripetibilità della somma o comunque la qualificazione del pagamento come indebito, e che la restituzione avrebbe determinato un indebito arricchimento della controparte. Chiedeva anche la rimessione della causa alle Sezioni Unite, ma l’istanza era già stata disattesa dal Primo Presidente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando l’orientamento per cui, quando un’operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, manca la base legale per il pagamento dell’imposta, per la rivalsa e per la detrazione. In tal caso il cedente/gestore può chiedere il rimborso all’Amministrazione, il cessionario/utente può agire verso il cedente per la restituzione dell’IVA versata in rivalsa, e l’Amministrazione può escludere la detrazione operata. La Corte ha osservato che non rileva il fatto che l’Amministrazione non abbia prima rettificato la detrazione, perché la neutralizzazione dell’indebito deve avvenire in via circolare. Ha inoltre ribadito che l’IVA sulla TIA1 non è dovuta perché la tariffa ha natura tributaria. Il ricorso è stato quindi rigettato; la resistente, rimasta intimata, non ha consentito una condanna alle spese in suo favore, ma la ricorrente è stata condannata a versare euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
il pagamento dell’IVA non dovuta integra indebito oggettivo quando manca la base legale del tributo; la ripetizione segue la neutralizzazione circolare dell’indebito
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
la detrazione è ammessa solo per IVA effettivamente dovuta; se l’operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, la detrazione è priva di fondamento
art. 17 direttiva 77/388/CEE
richiamata a conforto del principio di neutralità dell’IVA e dei limiti alla detrazione per imposta non dovuta
artt. 167 e 63 direttiva 2006/112/CE
richiamati a conforto del principio per cui la detrazione presuppone un’operazione effettivamente soggetta a IVA
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
la TIA1 è la tariffa sulla quale era stata applicata l’IVA poi contestata
Sez. U., n. 8822/2018
la TIA1 ha natura tributaria e l’IVA su di essa non è dovuta
art. 380-bis c.p.c.
la causa è stata trattata con il procedimento accelerato e poi in camera di consiglio non partecipata dopo richiesta di trattazione ordinaria
art. 91 c.p.c.
non è stata pronunciata condanna alle spese in favore dell’intimata per la mancata costituzione
art. 96, comma 3, c.p.c.
non applicato perché l’intimata non si è costituita
art. 96, comma 4, c.p.c.
condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione/falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Quando un’operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, la mancanza di base legale dell’imposta travolge pagamento, rivalsa e detrazione: il sistema deve essere ricondotto alla neutralità, senza lasciare in essere effetti incompatibili tra loro.
- La detrazione dell’IVA è ammissibile solo se l’imposta è effettivamente dovuta; la mera fatturazione o l’inerenza dell’operazione all’attività d’impresa non bastano.
- Se il soggetto che ha pagato in rivalsa chiede la restituzione dell’IVA non dovuta, non rileva che l’Amministrazione non abbia prima operato una rettifica formale della detrazione, poiché la neutralizzazione dell’indebito può avvenire per effetto della decisione giudiziale.
- L’IVA applicata su un’entrata avente natura tributaria non è dovuta; in tali casi la corretta ricostruzione del rapporto impone il ripristino delle posizioni sostanziali coerenti con l’assenza del tributo.
- La mancata costituzione dell’intimato può escludere la condanna alle spese in suo favore, ma non impedisce, nei casi previsti, la condanna del ricorrente al pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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