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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01397/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, secondo l'ordinanza di legittimità, motivi generici e meramente reiterativi. In particolare, ha contestato la propria penale responsabilità per i reati ascritti, ha lamentato l'omessa riqualificazione del capo 11 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali questioni erano già state esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti, sicché il ricorso si è tradotto in una mera espressione di dissenso rispetto alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo integrata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato quale possibile fattispecie alternativa invocata dalla ricorrente per la riqualificazione del capo 11 in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa di inammissibilità non ascrivibile a colpa della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione acritica di censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che si limitano ad esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione di merito non integrano un motivo di ricorso idoneo a fondare il sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica di un capo di imputazione e la censura sul diniego delle attenuanti generiche devono essere sorrette da argomentazioni specifiche; se già esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice di merito, non possono essere riproposte in cassazione in forma meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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