Sentenza n. 112/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. 4.4.2025, n. 46378/2025, con cui il Comune di Pistoia ha disposto la cessazione dell'efficacia della Convenzione 12.8.1933, Rep. 986, e della Convenzione 2.4.1965, Rep. 8264, stipulate tra l'Amministrazione Comunale e la Compagnia di Misericordia di San Piero in Vincio; - per quanto occorrer possa, della nota prot. 7.3.2025, n. 31934/2025, con cui il Comune di Pistoia ha avviato il procedimento relativo alla cessazione dell'efficacia giuridica delle suddette Convenzioni; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione comunale di cessazione dell'efficacia delle convenzioni del 1933 e del 1965 relative alla costruzione e cessione di loculi nel cimitero di San Piero in Vincio, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale del 4 aprile 2025 con cinque motivi. Ha sostenuto, anzitutto, che le convenzioni del 1933 e del 1965 fossero concessioni perpetue, disciplinate dalla normativa vigente al momento della loro stipulazione, e che non potessero essere trasformate unilateralmente in rapporti temporanei sulla base della normativa successiva, che vieta le concessioni cimiteriali perpetue. Con un secondo motivo ha dedotto che, qualora l'atto fosse qualificato come revoca, sarebbero mancate le condizioni previste per la revoca delle concessioni cimiteriali, tra cui il decorso di cinquant'anni dall'ultima tumulazione e una grave insufficienza del cimitero. Con il terzo motivo ha contestato che la cessazione dell'efficacia potesse fondarsi sull'incertezza circa l'attuale esistenza dell'associazione e la composizione dei suoi organi, sostenendo che il Comune disponesse già della documentazione necessaria. Con il quarto motivo ha censurato il riferimento alla mancata trasmissione della documentazione relativa all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ritenendo che tale iscrizione non fosse necessaria né costituisse l'unico mezzo di prova dell'esistenza dell'associazione. Con il quinto motivo ha negato l'inattività e gli inadempimenti contestati dal Comune nella gestione e manutenzione del complesso cimiteriale, evidenziando l'attività svolta dall'associazione e l'inerzia comunale rispetto a un progetto di ampliamento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall'eccezione comunale di difetto di legittimazione attiva. Ha qualificato le convenzioni del 1933 e del 1965 come atti diretti alla costruzione e alla cessione dei loculi, non come titoli destinati a consentire indefinitamente alla Compagnia la gestione dei manufatti e del cimitero. La concessione di area cimiteriale comporta la costituzione di un diritto reale assimilabile al diritto di superficie, distinto dal diritto personale alla sepoltura; tuttavia, nel caso concreto, con la realizzazione e la cessione dei loculi le convenzioni devono ritenersi adempiute e gli effetti traslativi dello jus sepulchri definitivamente prodotti in favore degli acquirenti o cessionari. Anche gli obblighi di manutenzione, pulizia e custodia previsti dalla convenzione del 1965 erano temporalmente collegati al periodo anteriore alla completa occupazione dei loculi e si sono quindi estinti. Il ricorrente non ha dimostrato che i loculi originari fossero stati concessi a tempo determinato e fossero ritornati nella disponibilità dell'associazione, né che esistessero altri titoli idonei a legittimare la prosecuzione della gestione. Pertanto, le censure sulla perpetuità delle concessioni riguardano, semmai, la posizione degli attuali titolari dello jus sepulchri e non quella dell'associazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il Comune non ha esercitato un potere di revoca o altra forma di autotutela, ma ha accertato l'esaurimento degli effetti delle convenzioni. Il terzo motivo è stato respinto perché la verifica dell'attuale esistenza dell'associazione era funzionale all'eventuale stipula di una nuova convenzione, non costituendo il fondamento della dichiarazione di inefficacia. Il quarto motivo è stato respinto: il Comune non aveva subordinato la nuova convenzione all'iscrizione nel RUNTS, ma aveva considerato la relativa documentazione come possibile mezzo di prova dell'esistenza dell'associazione, ammettendo anche altri documenti idonei. Il quinto motivo è stato respinto perché gli inadempimenti relativi alla gestione e manutenzione non costituivano la causa della dichiarazione di inefficacia, ma soltanto profili suscettibili di successive determinazioni, come confermato dalla riserva comunale di quantificare eventuali crediti e valutare la gravità delle condotte. Il TAR ha applicato il principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione per sostenerne la validità, pur esaminando integralmente i motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 100 R.D. n. 448/1892
consentiva di concedere in perpetuo il "posto per sepolture private"
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la perpetuità della concessione del 1933, ma il TAR ha ritenuto tale questione non decisiva per l'associazione, poiché la convenzione era stata adempiuta con la realizzazione e cessione dei loculi.
artt. 68 e 70 R.D. n. 1880/1942
Sono state richiamate dal ricorrente quale disciplina che avrebbe consentito la perpetuità della concessione del 1965; il TAR non ha ritenuto necessario risolvere la questione in tali termini, perché il titolo dell'associazione alla gestione si era comunque esaurito.
d.P.R. n. 803/1975
divieto di rilasciare concessioni cimiteriali perpetue
La normativa sopravvenuta è stata invocata dal ricorrente per sostenere la sua inapplicabilità alle concessioni pregresse; il TAR ha ritenuto la questione non rilevante ai fini della posizione dell'associazione.
d.P.R. n. 285/1990
divieto di rilasciare concessioni cimiteriali perpetue
La normativa sopravvenuta è stata invocata dal ricorrente per negare la possibilità di trasformare le concessioni pregresse; il TAR ha ritenuto non decisiva tale questione, poiché le convenzioni originarie erano state adempiute.
art. 91, comma 1, lett. C), n. 14, R.D. n. 383/1934
obbligo di manutenzione ed esercizio del cimitero
Il riferimento normativo individua l'obbligo comunale dal quale la convenzione del 1965 aveva temporaneamente esonerato il Comune; l'obbligo della Compagnia era comunque limitato al periodo precedente alla completa occupazione dei loculi.
art. 11 d.lgs. n. 117/2017
iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Il TAR ha chiarito che il Comune non aveva considerato l'iscrizione al RUNTS come requisito necessario per la nuova convenzione, ma come possibile mezzo di prova dell'attuale esistenza dell'associazione, senza escludere altri documenti idonei.
Massime di principio
- Quando una convenzione amministrativa cimiteriale autorizza la costruzione e la cessione di loculi, il completamento della costruzione e la cessione dei manufatti secondo le sue previsioni possono determinare l'adempimento e l'esaurimento degli effetti della convenzione, senza che il titolo continui a legittimare l'originario concessionario nella gestione del cimitero.
- Gli obblighi di manutenzione, pulizia e custodia posti a carico del concessionario cimiteriale per il periodo anteriore alla completa occupazione dei loculi cessano con il verificarsi della condizione temporale prevista dalla convenzione, salvo l'esistenza di un autonomo e ulteriore titolo.
- La dichiarazione amministrativa di cessazione degli effetti di una convenzione per avvenuto adempimento non costituisce revoca né esercizio di autotutela decisoria; sono pertanto inconferenti o inammissibili per difetto di interesse le censure dirette a contestare i presupposti propri della revoca.
- L'incertezza sull'attuale esistenza dell'associazione concessionaria può rilevare ai fini dell'eventuale stipula di una nuova convenzione, ma non costituisce il fondamento necessario della dichiarazione di cessazione degli effetti di una convenzione già esaurita.
- L'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore può essere richiesta o considerata dall'amministrazione come mezzo di prova dell'esistenza dell'ente, senza che ciò implichi necessariamente la sua configurazione come requisito esclusivo, quando siano ammissibili altri documenti idonei.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione decisoria è sufficiente a sostenerne la validità e rende superfluo l'esame delle censure rivolte alle altre motivazioni.
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