Ordinanza n. 1999/2026 - Milano, Sezione 1
in punto annullamento, previa sospensione dell’efficacia: (A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 03147/PROMA/QUAL/MV del 30.9.2025, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale il Responsabile pro tempore Vendor management and Sustainability della Italgas S.p.A. ha comunicato alla Gea Servizi S.r.l., in qualità di operatore economico candidato a conseguire la qualifica di fornitore di fiducia, il non accoglimento della richiesta di qualifica; ˗ per l'omessa valutazione da parte di Italgas delle controdeduzioni e delle misure di self-cleaning adottate dalla Gea Servizi S.r.l., giusta nota trasmessa in data 12.10.2025, recante la richiesta di annullamento in autotutela del diniego di qualifica e l'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso ammnistrativo; ˗di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto, se e in quanto pregiudizievole per la società Gea Servizi S.r.l., nonché - del silenzio inadempimento serbato da Italgas S.p.A. rispetto alla richiesta di qualifica di cui alla nota del 12.10.2025 concernente l'annullamento in autotutela del diniego di qualifica e la richiesta di riesame; (B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GEA SERVIZI S.R.L. il 18\12\2025: - degli atti gravati con il ricorso introduttivo; - della nota prot. 03161/PROMA/QUAL/MV del 13.11.2025, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 14.11.2025, con la quale il Responsabile pro tempore Vendor management and Sustainability della Italgas S.p.A., rigettando la richiesta di annullamento in autotutela, ha confermato il rigetto della richiesta di qualifica avanzata dalla Gea Servizi S.r.l.; - ove occorrer possa, della nota prot. F25289DEF0047 del 16.10.2025, nonché la nota prot. F25275DEF0094 del 2.10.2025, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 14.11.2025, con la quale il Responsabile pro tempore UT Brindisi della Italgas S.p.A. ha formulato le contestazioni sull’esecuzione dei lavori; E PER l’accesso agli atti richiesti con la nota del 17.11.2025 ai sensi dell’art. 116 del cod.proc.amm., anche in via istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso del 17 novembre 2025 e, nel giudizio principale, diniego della qualifica di fornitore di fiducia e successiva conferma del diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il diniego con cui Italgas aveva respinto la richiesta di qualifica come fornitore di fiducia, deducendo anche l’omessa valutazione delle controdeduzioni e delle misure di self-cleaning. Con motivi aggiunti aveva chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’ostensione della documentazione relativa al procedimento di verifica, in particolare dei verbali delle visite ispettive e delle verifiche dell’esecuzione dei lavori effettuate presso i propri cantieri. L’istanza del 17 novembre 2025 chiedeva espressamente la trasmissione dei verbali delle verifiche concluse positivamente e specificava che, dopo le visite del 26 settembre 2025 e dell’8 ottobre 2025, vi erano state ulteriori visite ispettive nelle quali non erano state rilevate non conformità. Italgas eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda per carenza dei presupposti, genericità e indeterminatezza della richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda incidentale di accesso. Ha qualificato la richiesta, in base al suo contenuto sostanziale e al contesto nel quale era stata formulata, come accesso documentale difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, azionato in via incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., nonostante l’istanza non richiamasse espressamente una specifica disciplina normativa. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione e il giudice debbano individuare la corretta qualificazione giuridica della domanda sulla base dell’oggetto e dello scopo perseguito, evitando formalismi inutili. Ha dichiarato illegittimo e definitivamente formato il silenzio di Italgas sull’istanza del 17 novembre 2025, ritenendo sussistente la strumentalità dei documenti rispetto alla difesa nei giudizi contro il diniego di qualifica, anche con riguardo ai dedotti profili di eccesso di potere. L’accesso è stato tuttavia limitato ai soli verbali relativi alle visite ispettive effettuate presso i cantieri della ricorrente dopo quelle del 26 settembre 2025 e dell’8 ottobre 2025, poiché soltanto tali documenti presentavano una chiara connessione temporale con il periodo oggetto delle verifiche negative. Italgas è stata condannata a consegnare la documentazione entro trenta giorni dal ricevimento dell’ordinanza. Le spese della fase sono state compensate per la novità e complessità delle questioni. L’azione ordinaria di annullamento è stata rimessa a ruolo per la fissazione dell’udienza di discussione.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso ai documenti deve essere consentito quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici; nel caso concreto la richiesta è stata qualificata come accesso documentale difensivo in ragione della sua strumentalità alla contestazione del diniego di qualifica.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina l’accesso documentale difensivo incidentale connesso a un giudizio amministrativo pendente; la strumentalità può essere valutata in senso ampio, anche in funzione di ulteriori iniziative di tutela.
art. 25 l. 241/1990
Il termine decadenziale per la tutela giudiziale dell’accesso non impedisce l’accoglimento della domanda proposta prima della scadenza quando, nel frattempo, il silenzio dell’amministrazione si sia definitivamente formato e consolidato.
art. 29 c.p.a.
L’azione ordinaria di annullamento è stata rimessa a ruolo per la fissazione dell’udienza di discussione, mentre l’ordinanza ha definito la sola domanda incidentale di accesso.
artt. 1366 e 1367 c.c.
Le istanze del privato devono essere interpretate secondo buona fede e conservazione; l’amministrazione deve qualificare la richiesta in base al suo oggetto e scopo, senza pretendere dall’interessato una precisa qualificazione giuridica.
Massime di principio
- L’amministrazione e il giudice devono qualificare la domanda di accesso in base al suo contenuto sostanziale, all’oggetto e allo scopo perseguito dal richiedente, senza attribuire rilievo decisivo all’assenza di un espresso richiamo normativo, salvo che l’istanza manifesti univocamente la volontà di avvalersi di una specifica disciplina.
- Il principio di stretta necessità in materia di accesso impone di evitare formalismi e duplicazioni procedurali: l’amministrazione deve esaminare l’istanza nel suo complesso e individuare la modalità di accesso idonea a soddisfare l’interesse ostensivo, nel rispetto del contraddittorio con gli eventuali controinteressati.
- L’accesso documentale difensivo incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. richiede una connessione strumentale tra i documenti richiesti e le situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio; tale strumentalità è valutabile in senso ampio e comprende anche la possibile utilità dei documenti per una soluzione stragiudiziale, per ulteriori impugnazioni o per diverse domande di tutela.
- Quando la richiesta di accesso riguarda una pluralità di documenti, l’ostensione deve essere limitata agli atti individuati con sufficiente precisione e dotati di una chiara connessione, anche temporale, con i fatti e le verifiche rilevanti ai fini della controversia.
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