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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35911/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione a una cartella di pagamento notificata per conto della cassa professionale, con cui venivano richiesti contributi minimi, sanzioni e accessori per gli anni 2009-2015 per un importo complessivo di euro 17.722,21. Il tribunale aveva dichiarato non dovuti gli importi e la corte d'appello aveva confermato. La cassa ricorreva per cassazione deducendo, con tre motivi, la violazione di plurime disposizioni normative e dello statuto della cassa: sosteneva che la disciplina primaria e regolamentare imponesse l'iscrizione e la contribuzione minima in ragione della sola iscrizione all'albo professionale, indipendentemente dall'effettivo esercizio abituale della professione o dalla produzione di reddito, e che la corte territoriale avesse errato anche nel riparto dell'onere della prova, non considerando legittima l'iscrizione d'ufficio e gli obblighi di autocertificazione necessari per ottenere l'esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato un precedente conforme secondo cui, per i geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo; risultano irrilevanti la occasionalità dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito e, di per sé, la sola iscrizione ad altra gestione INPS. Ha inoltre affermato che l'obbligo di iscrizione comporta l'applicazione delle norme regolamentari della cassa che disciplinano le condizioni di deroga alla presunzione di attività professionale, anche mediante autocertificazione o specifiche dichiarazioni del datore di lavoro nei casi previsti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    primi tre motivi proposti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge

  • Legge delega n. 537/1993, art. 1, commi 32 e 33

    richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina della previdenza professionale e i poteri regolamentari della cassa

  • D.Lgs. n. 509/1994, artt. 1 e ss.

    richiamato per affermare la legittimità della disciplina statutaria e regolamentare della cassa

  • L. n. 335/1995, art. 3, comma 12

    invocata come fonte di disciplina del sistema previdenziale di categoria

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 763

    richiamata dalla ricorrente in tema di previdenza professionale

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 488

    richiamata dalla ricorrente in tema di contributi previdenziali

  • D.Lgs. n. 103/1996, art. 6

    richiamato a supporto del quadro normativo previdenziale

  • L. n. 37/1967, art. 1

    oggetto della censura interpretativa: la Corte territoriale ne avrebbe dato lettura restrittiva, mentre per la Cassazione l'iscrizione all'albo è sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo minimo salvo deroghe regolamentari

  • L. n. 773/1982, artt. 10 e 22

    richiamati dalla ricorrente nell'ambito della disciplina di categoria

  • Statuto C.I.P.A.G., art. 5

    considerato legittimo e rilevante; da esso discende l'obbligo di iscrizione e l'applicazione delle regole interne sulle condizioni di esenzione

  • art. 38 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale dei sistemi previdenziali mutualistici

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere la censura sul riparto dell'onere della prova e sulla legittimità dell'iscrizione d'ufficio

  • Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003

    richiamata per individuare le condizioni di autocertificazione necessarie a dichiarare l'esenzione dall'iscrizione

  • Delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009

    richiamata per le ipotesi di esclusione dell'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi

Massime di principio

  • Nei sistemi previdenziali di categoria, quando la fonte statutaria e regolamentare prevede l'obbligo di iscrizione, la sola iscrizione all'albo professionale può essere sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo minimo, salvo specifiche deroghe previste dalla disciplina interna legittimamente adottata.
  • La mancata produzione di reddito professionale o l'esercizio occasionale dell'attività non escludono, di per sé, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa professionale, se la disciplina applicabile collega l'obbligo alla qualità di iscritto all'albo.
  • L'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non è automaticamente ostativa agli obblighi verso la previdenza di categoria, salvo che ricorrano le condizioni di esonero o incompatibilità espressamente previste dalla regolamentazione della cassa.
  • Quando la cassa professionale ha previsto meccanismi di deroga alla presunzione di esercizio dell'attività, il professionista deve avvalersi degli adempimenti richiesti dalla regolamentazione interna; in difetto, la cassa può legittimamente presumere la soggezione agli obblighi contributivi.
  • In sede di controllo giudiziale, la disciplina dell'onere della prova va letta in coerenza con le regole regolamentari che impongono al professionista di dimostrare i presupposti dell'esenzione dall'iscrizione o dalla contribuzione, specie quando la cassa abbia predisposto forme tipizzate di autocertificazione o dichiarazione datoriale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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