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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Bari, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Bari, sez. III, n. 731 del 9.6.2016. Incidente di esecuzione - sostituzione del commissario ad acta.

Giustizia amministrativa201401364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 731 del 2016, con omessa formalizzazione dell'acquisizione sanante, voltura catastale e trascrizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un incidente di esecuzione per ottenere la piena attuazione della sentenza passata in giudicato, che aveva ordinato all'amministrazione di restituire l'area occupata senza decreto di esproprio oppure di procedere all'acquisizione sanante, con liquidazione dell'indennizzo, entro trenta giorni, prevedendo in caso di inerzia la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione ha avviato il procedimento di acquisizione sanante, concordato l'indennizzo con i ricorrenti e corrisposto quanto dovuto, ma non ha adottato formalmente il decreto di acquisizione né effettuato la voltura catastale e la trascrizione. I ricorrenti hanno inoltre segnalato l'occupazione di ulteriori 12 metri quadrati, non compresi nel giudizio originario, offrendo la cessione gratuita dell'area per definire integralmente la vicenda ed evitare un nuovo contenzioso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la sentenza fosse stata eseguita solo parzialmente e non in modo pienamente satisfattivo. La corresponsione dell'indennizzo ha escluso la necessità di liquidare ulteriori danni, anche con riferimento al periodo successivo alla determinazione dell'indennizzo e all'area residua di 12 metri quadrati; permaneva tuttavia l'obbligo di formalizzare l'acquisizione sanante, quale adempimento necessario a regolarizzare la titolarità del bene e consentire il pieno esercizio del diritto di disposizione. Il Collegio ha quindi ordinato l'adozione dell'atto di acquisizione sanante comprendente anche l'area residua di 12 metri quadrati. Ha revocato il precedente commissario ad acta e nominato quale nuovo commissario il Direttore regionale dell'Agenzia del Demanio per Puglia e Basilicata, con facoltà di delega a personale dirigenziale. Il commissario dovrà insediarsi soltanto se l'amministrazione non adotterà spontaneamente l'atto entro 60 giorni e dovrà completare gli adempimenti nei successivi 120 giorni. Le spese della fase sono state compensate, con riserva di ulteriori valutazioni, anche quanto a eventuali astreintes su domanda di parte, in caso di ulteriore inerzia.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La disposizione costituisce il riferimento per l'acquisizione sanante dell'area occupata senza decreto di esproprio; nel caso concreto il TAR ha ordinato la formalizzazione dell'acquisizione già sostanzialmente concordata e indennizzata.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per assicurare l'integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • L'avvenuta corresponsione dell'indennizzo e il sostanziale accordo tra amministrazione e proprietario non esauriscono l'esecuzione di una sentenza che abbia imposto l'acquisizione sanante: occorre adottare formalmente l'atto acquisitivo e completare gli adempimenti pubblicitari e catastali necessari alla regolarizzazione della titolarità del bene.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale o non pienamente satisfattiva del comando giudiziale legittima il giudice a ordinare gli adempimenti amministrativi ancora mancanti, anche quando non residui un ulteriore danno economico da liquidare.
  • Il giudice dell'ottemperanza può includere nell'ordine esecutivo un'area residua quando ciò sia funzionale alla definizione integrale della situazione e vi sia un'offerta di cessione gratuita, senza riconoscere per tale area ulteriori somme ove il privato abbia già ottenuto integrale soddisfazione economica.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può revocare il precedente commissario ad acta e nominare un nuovo commissario, fissando un termine per l'adempimento spontaneo e un successivo termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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