Cassazione Civile, Ordinanza n. 19278/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda 24 reperti archeologici pre-colombiani che i privati assumevano essere pervenuti loro per successione dal padre, il quale li avrebbe acquistati tra gli anni ’70 e ’90. In primo grado era stata accertata la proprietà dei privati su 13 reperti, ritenendo applicabile la regola del possesso vale titolo. In appello, il Perù ha contestato tale esito sostenendo che i beni appartenessero al patrimonio culturale statale peruviano, fossero indisponibili e non usucapibili, e che il loro acquisto fosse illecito perché in contrasto con la Convenzione UNESCO e con la normativa peruviana. La Corte d’appello ha invece qualificato la domanda come rivendicazione, applicato la legge italiana in quanto luogo di maturazione dell’usucapione, escluso il possesso vale titolo per difetto di buona fede e riconosciuto l’usucapione ventennale solo per 8 beni, ordinando la restituzione dei restanti 5 al Perù. Il ricorso per cassazione del Perù ha dedotto: (1) l’inesistenza della usucapibilità dei beni in ragione della loro natura di beni culturali indisponibili; (2) la mancanza di pubblicità del possesso; (3) l’omesso esame di fatti decisivi sulla natura clandestina del possesso; (4) la nullità della motivazione per mancato accertamento dei vizi del possesso e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (5) la richiesta di decisione nel merito con restituzione dei beni al Perù.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la qualificazione dei beni come beni culturali indisponibili secondo il diritto interno non esclude, di per sé, l’usucapione dei beni mobili appartenenti a uno Stato estero; ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, affermando che, ai fini dell’usucapione ventennale di beni mobili, il giudice deve accertare anche che il possesso sia stato acquistato ed esercitato in modo pubblico e non clandestino, e che nel caso concreto tale verifica motivazionale mancava, specie a fronte della destinazione familiare e non pubblica dei reperti emersa dagli atti. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame dei requisiti del possesso ad usucapionem limitatamente agli otto beni già ritenuti usucapiti, e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 826, comma 2, c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'indisponibilità dei beni culturali, ma la Corte precisa che tali norme interne non bastano da sole a escludere l'usucapione di beni appartenenti a uno Stato estero
art. 828, comma 2, c.c.
come sopra, invocato in relazione alla natura indisponibile dei beni culturali, ma ritenuto non decisivo per beni di provenienza statale estera
art. 91 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
richiamato dalla ricorrente nel quadro della tutela dei beni culturali
art. 1161, comma 2, c.c.
norma posta a base dell'acquisto per usucapione dei beni mobili, applicabile secondo la legge del luogo in cui l'usucapione è maturata
art. 3 Convenzione UNESCO di Parigi del 1970
la Corte la richiama per affermare che sono illeciti importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti
art. 4 Convenzione UNESCO di Parigi del 1970
richiamato nel complesso delle norme internazionali sulla tutela del patrimonio culturale
art. 1 legge 30 ottobre 1975, n. 873
norma di ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO del 1970
art. 2 legge 30 ottobre 1975, n. 873
norma di ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO del 1970
art. 1163 c.c.
"Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata"
ai fini dell'usucapione è necessario che il possesso non sia violento o clandestino; la Corte censura la sentenza d'appello per non aver verificato tali requisiti
art. 2697, comma 1, c.c.
invocato per il riparto dell'onere della prova sui requisiti del possesso usucapivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza e vizi motivazionali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello
art. 115 c.p.c.
invocato per dedurre che la decisione non avrebbe posto a base i fatti allegati e provati
art. 116 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti
art. 51, comma 1, legge n. 218 del 1995
la Corte d'appello ha applicato la legge italiana quale legge del luogo in cui era maturata l'usucapione
art. 53 legge 31 maggio 1995, n. 218
richiamato dalla Cassazione per confermare l'applicazione della legge del luogo in cui si è maturata l'usucapione
art. 16, comma 1, legge 31 maggio 1995, n. 218
richiamato per il concetto di ordine pubblico internazionale come limite all'applicazione della legge straniera
art. 7, lett. b) ii) Convenzione UNESCO di Parigi del 1970
la Corte osserva che la previsione di un equo indennizzo all'acquirente in buona fede implica la liceità del trasferimento/acquisto privatistico, ferma la prevalenza della richiesta di restituzione dello Stato d'origine
artt. 4, 5 lett. d, 6 Convenzione UNESCO di Parigi del 1972
richiamati come fonti di obblighi di tutela del patrimonio culturale per gli Stati aderenti
art. 384, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per chiedere la decisione della causa nel merito, richiesta rimasta assorbita dall'accoglimento di altri motivi
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione di beni mobili appartenenti a uno Stato estero, la mera qualificazione del bene come indisponibile secondo il diritto interno italiano non esclude automaticamente l'usucapibilità: occorre verificare la disciplina applicabile e, in particolare, i presupposti del possesso ad usucapionem.
- In tema di usucapione ventennale di beni mobili, il possesso deve essere non solo continuato per il tempo richiesto, ma anche acquistato ed esercitato pubblicamente; il requisito della non clandestinità implica una percepibilità del possesso da parte di una generalità apprezzabile di soggetti, non solo da persone legate al precedente possessore.
- Il giudice di merito deve accertare espressamente l'assenza di violenza e clandestinità del possesso quando tali vizi sono allegati e risultano potenzialmente desumibili dagli atti; la motivazione è censurabile se omette tale verifica ai fini della decorrenza del termine usucapivo.
- Le convenzioni internazionali sulla tutela dei beni culturali non escludono in astratto la circolazione privatistica dei beni, ma prevedono un sistema in cui può essere richiesta la restituzione allo Stato d'origine, talora con previsione di equo indennizzo per l'acquirente in buona fede.
- La disciplina dell'usucapione va coordinata con il diritto internazionale privato applicabile, avendo riguardo alla legge del luogo in cui l'usucapione è maturata.
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