Sentenza n. 3915/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto Prot. n. -OMISSIS- del 13.03.2024 emesso dalla Questura di Milano, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione del titolo di soggiorno rilasciato alla ricorrente per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23.03.2025: - del decreto Prot. n. -OMISSIS- del 22.01.2025, emesso in data 22.01.2025 dalla Questura di Milano avente ad oggetto il rigetto a seguito di procedimento di riesame dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente; - di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Milano di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per attesa occupazione e, con motivi aggiunti, successivo provvedimento confermativo adottato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia per frequentare un master presso lo IED di Milano e conseguito il relativo diploma, aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 39-bis.1 del d.lgs. 286/1998. Aveva inoltre presentato una distinta istanza per la conversione in permesso per lavoro autonomo. La Questura aveva inizialmente rigettato la domanda per ritenuta inidoneità del titolo di studio conseguito, non incluso tra quelli previsti dall'art. 39-bis.1, e aveva inoltre rilevato la mancata dimostrazione degli adempimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la conversione in lavoro autonomo. Dopo l'annullamento in autotutela del primo diniego, determinato anche dall'omessa comunicazione di avvio del procedimento, la Questura aveva adottato il nuovo diniego del 13 marzo 2024, preceduto dal contraddittorio procedimentale. La ricorrente ha dedotto, quanto al ricorso introduttivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 39-bis e 39-bis.1 del d.lgs. 286/1998, erroneità, contraddittorietà, apparente motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, nonché violazione dei principi di imparzialità, leale collaborazione, buona fede e legittimo affidamento. Con motivi aggiunti ha impugnato il nuovo provvedimento del 22 gennaio 2025, adottato in esecuzione del riesame disposto in sede cautelare, deducendo violazione degli artt. 39, comma 9, e 14, comma 6, del d.P.R. 394/1999, difetto di istruttoria, motivazione illogica e apparente, travisamento dei fatti e dei presupposti con riguardo alla propria situazione lavorativa e illegittimità derivata.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte relativa al diniego della conversione in permesso per attesa occupazione fondato sull'inidoneità del titolo di studio. Tale parte del provvedimento del 13 marzo 2024 è stata infatti sostituita dal successivo provvedimento del 22 gennaio 2025, adottato all'esito del riesame disposto dal TAR. Le censure relative alla distinta conversione in permesso per lavoro autonomo sono state invece respinte. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse deciso tale domanda, ma si fosse limitato a richiamare la mancata dimostrazione degli adempimenti presso lo Sportello Unico per riscontrare le osservazioni presentate nel procedimento relativo alla domanda di permesso per attesa occupazione. La domanda di conversione per lavoro autonomo era stata presentata separatamente e il suo esito non risultava oggetto dell'atto impugnato. Quanto ai motivi aggiunti, il giudizio è stato dichiarato estinto nella materia del contendere, tecnicamente per cessazione della materia del contendere, poiché la Questura aveva revocato in autotutela il provvedimento del 22 gennaio 2025 e aveva invitato la ricorrente a presentarsi per la riacquisizione dei rilievi fotodattiloscopici e il rilascio del permesso di soggiorno. Il TAR ha ritenuto tale attività integralmente satisfattiva della pretesa demolitoria, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 39-bis.1 d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata considerata quale base normativa della domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per attesa occupazione e quale parametro della valutazione sull'inclusione del titolo di studio conseguito tra quelli idonei. La questione è divenuta improcedibile con riguardo al primo diniego, perché sostituito dal successivo provvedimento di riesame.
art. 39 d.lgs. 286/1998
È stato richiamato nell'ambito delle censure relative alla disciplina dei titoli di soggiorno e della loro conversione, senza una specifica ulteriore interpretazione nella decisione.
art. 39-bis d.lgs. 286/1998
È stato richiamato quale riferimento normativo per la conversione collegata al completamento del percorso di studi in Italia.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Sono stati richiamati per il contraddittorio procedimentale instaurato prima dell'adozione del nuovo diniego, dopo che il precedente atto era stato revocato in autotutela per omessa comunicazione di avvio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La norma impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione adotta, durante il processo, un'attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; nel caso concreto, la revoca in autotutela del provvedimento impugnato con motivi aggiunti ha reso inutile la prosecuzione del giudizio.
artt. 39, comma 9, e 14, comma 6, d.P.R. 394/1999
Sono stati dedotti nei motivi aggiunti contro il provvedimento di riesame, ma la decisione non li ha esaminati nel merito per la sopravvenuta revoca dell'atto.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buona fede e correttezza dell'amministrazione, senza accoglimento specifico della relativa censura.
art. 21-quinquies, comma 1, l. 241/1990
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all'autotutela, senza che il TAR ne facesse applicazione decisiva nella definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo impugnato viene sostituito da un successivo atto adottato all'esito di un riesame, la domanda originaria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla parte effettivamente sostituita; le censure riferite a profili non esaminati dal nuovo atto restano invece valutabili, se l'interesse alla decisione permane.
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un'attività integralmente satisfattiva della pretesa demolitoria, come la revoca in autotutela dell'atto impugnato, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione della lite.
- Un richiamo contenuto nella motivazione di un provvedimento, formulato per rispondere alle osservazioni endoprocedimentali del privato, non costituisce autonoma decisione su una distinta domanda amministrativa quando l'atto identifica quale unico oggetto della decisione un'altra istanza e la domanda distinta è stata presentata separatamente.
- La revoca in autotutela di un provvedimento impugnato soddisfa la pretesa demolitoria e determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro quell'atto.
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