Cassazione Penale, Sentenza n. 17471/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di concordato in appello per mancata applicazione della procedura ex art. 545 bis cod. proc. pen. e per omesso esame della possibilita di sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative (lavoro di pubblica utilita), rilevando che la riduzione della pena in appello avrebbe reso applicabile tale sostituzione e che la Corte non avrebbe motivato in ordine all'insussistenza dei presupposti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di sostituzione della pena non fosse stata formalizzata in udienza e che il concordato in appello non contenesse la previsione di sostituzione della pena; pertanto il giudice d'appello non era tenuto ad applicare o a motivare sul procedimento ex art. 545 bis. Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello; la decisione che recepisce l'accordo non deve essere integrata d'ufficio dal giudice con misure non richieste dalle parti, incluso l'uso di pene sostitutive non previste nell'accordo
art. 545 bis cod. proc. pen.
art. 545 bis cod. proc. pen.
Procedura ordinaria di sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative nel giudizio dopo la lettura del dispositivo; per la Corte non si applica al concordato/patteggiamento in appello in assenza di specifica richiesta delle parti
art. 20 bis cod. pen.
Elenca le nuove pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilita); la Corte ha rilevato che tali pene possono essere applicate nel patteggiamento/concordato solo se previste nell'accordo
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale del reato contestato (traffico o detenzione di sostanze stupefacenti); il fatto per cui e stata inflitta la pena
art. 444 cod. proc. pen.
art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento in primo grado; la Corte ha ritenuto estensibile al concordato in appello il principio secondo cui il giudice non puo sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni alternative se tale sostituzione non e stata oggetto dell'accordo
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 56 bis e art. 58 e ss.)
art. 56 bis e art. 58 e ss., legge n. 689/1981
Riferimenti alle sanzioni sostitutive e alle modalita di applicazione; citate in relazione alle possibilita di conversione della pena detentiva in misure alternative
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 25, comma 1, lett. a) e art. 95)
art. 25, comma 1, lett. a) e art. 95, d.lgs. n. 150/2022
Modifiche normative sul patteggiamento e sulla possibilita di prevedere pene sostitutive; la Corte richiama la disciplina transitoria e interpreta che le nuove regole richiedono esplicita previsione nell'accordo
art. 598 cod. proc. pen.
Rinvio al rito d'appello; la Corte rileva che non esistono disposizioni speciali che impongano l'applicazione di art. 545 bis nel concordato in appello
Massime di principio
- Nel concordato in appello il giudice non puo sostituire d'ufficio la pena detentiva con pene alternative non espressamente previste nell'accordo tra le parti
- La procedura prevista dall'art. 545 bis cod. proc. pen. per la sostituzione della pena si applica al giudizio ordinario dopo la lettura del dispositivo e non al patteggiamento o concordato in assenza di una richiesta formale
- Se la difesa intende ottenere la sostituzione della pena nell'ambito di un concordato o patteggiamento, la richiesta deve essere formalizzata e inserita nell'accordo; e necessario anche il consenso del Pubblico Ministero ove richiesto
- La mancata formalizzazione in udienza di una domanda di sostituzione o l'assenza della previsione nell'accordo rende inammissibile una doglianza in Cassazione per omissione di valutazione da parte del giudice d'appello
- Per gli avvocati: per preservare la possibilita di misure alternative in caso di accordo in appello, praticare la richiesta esplicita in udienza e curare che sia espressamente inserita nel concordato; ottenere e documentare il consenso del P.M. quando necessario
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