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Sentenza

Sentenza n. 1252/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Massa n. 117 del 20/07/2021, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico. Approvazione definitiva delle parti ripubblicate”; - del successivo avviso di approvazione del regolamento urbanistico del Comune di Massa, pubblicato sul B.U.R.T. n. 46 del 17/11/2021; - di tutti gli elaborati, le tavole, i documenti e gli allegati al regolamento urbanistico del Comune di Massa definitivamente approvato, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 20/07/2021; - in particolare, degli elaborati, delle tavole, delle norme e di ogni altro atto del regolamento urbanistico riferito all'Ambito di Ronchi Poveromo, oggetto di definitiva approvazione con la deliberazione di Consiglio comunale n. 117 del 20/07/2021; - nello specifico, delle tavole del quadro progettuale (QP) e del quadro conoscitivo (QC), rispettivamente indicate alla lettera a) e alla lettera d) del punto 3) della parte dispositiva delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 117 del 20/07/2021 e n. 142 del 30/07/2019, nella parte in cui rappresentano l'Ambito di Ronchi Poveromo come “zona bianca”, priva di qualsivoglia disciplina e pianificazione, in specie della tavola QP 1.9 “Disciplina degli insediamenti e perimetro del territorio urbanizzato”; - dell'art. 153, comma 3, della N.T.A. del regolamento urbanistico del Comune di Massa definitivamente approvato; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 28/07/2020, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico. Esame e controdeduzione alle osservazioni sulle parti ripubblicate”, nonché di ogni atto e documento allegato, ivi compreso, in particolare, l'allegato 4) di cui al capo terzo della parte dispositiva della deliberazione medesima, recante i prospetti sintetici delle osservazioni e delle controdeduzioni; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 30/07/2019, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Approvazione definitiva con ripubblicazione di alcune parti”; - del successivo avviso di ripubblicazione del regolamento urbanistico del Comune di Massa, pubblicato sul B.U.R.T. n. 41 del 9 ottobre 2019; - ove occorra, della deliberazione del Consiglio comunale n. 189 del 06/11/2019, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico. Rettifica di errori materiali”; - di tutti gli elaborati, le tavole, i documenti e gli allegati al regolamento urbanistico del Comune di Massa definitivamente approvato, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 30/07/2019; - ove occorra e nei limiti di interesse dei ricorrenti, della deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 13/08/2018, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Esame e controdeduzione alle osservazioni – integrazioni e modifiche”, nonché dei relativi emendamenti e proposte approvate con la stessa; - della deliberazione del Consiglio comunale 20/11/2018 avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Esame e controdeduzione alle osservazioni – integrazioni e modifiche n. 2”; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 04/05/2018, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Esame e controdeduzione alle osservazioni”; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/07/2015, avente a oggetto “Regolamento Urbanistico e Piano di indirizzo degli orari. Adozione”; - dei verbali della conferenza paesaggistica del 5/12/2018, del 19/12/2018, del 11/1/2019, del 20/2/2019, del 5/7/2019, del 9/7/2019, del 20/09/2019, del 7/10/2019, del 8/06/2021 e del 18/10/2021; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, eventualmente anche non conosciuto; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto degli odierni ricorrenti di veder pianificato anche il lotto di loro proprietà e la zona di Ronchi – Poveromo in cui gli stessi ricadono e per la condanna del Comune di Massa all'approvazione di una concreta e compiuta disciplina urbanistica anche della zona di Ronchi Poveromo.

Giustizia amministrativa202200813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione del regolamento urbanistico del Comune di Massa, nella parte in cui qualificavano l'Ambito di Ronchi-Poveromo come zona bianca priva di disciplina urbanistica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato numerosi atti relativi all'adozione, approvazione, ripubblicazione e rettifica del regolamento urbanistico del Comune di Massa, nonché i relativi elaborati, tavole, norme, allegati e verbali della conferenza paesaggistica. La contestazione riguardava in particolare la rappresentazione dell'Ambito di Ronchi-Poveromo, e del lotto di proprietà dei ricorrenti, come zona bianca priva di disciplina e pianificazione. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto a ottenere la pianificazione dell'area e domanda di condanna del Comune all'approvazione di una concreta disciplina urbanistica. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile in seguito alla rinuncia all'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della memoria del 23 aprile 2026 con cui i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito gli atti impugnati, le domande di accertamento e di condanna o i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, considerata la mancata opposizione delle parti resistenti e la loro costituzione con memoria di stile.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dai ricorrenti, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure e delle domande proposte.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando le parti resistenti non si oppongono alla declaratoria e risultano costituite con una memoria di stile.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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