Sentenza del 19/06/2023 n. 17529 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento per l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) emessi dalla Regione Campania per gli anni 2011-2014 per complessivi €328.415,50. In primo e secondo grado la società contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli avvisi ritenendoli illegittimi perché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sarebbe l'organo competente a svolgere accertamento e riscossione dell'IRBA (mancanza di legittimazione passiva della Regione). La Regione impugnò in Cassazione sostenendo la validità delle norme regionali (art. 3 legge reg. Campania n.28/2003 e connesse disposizioni) e che una nota ministeriale non potesse annullare una previsione di legge. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale per difetto di legittimazione passiva della stessa. Successivamente è sopraggiunta la pronuncia della Corte di Giustizia UE (C‑255/20, 9.11.2021) che ha dichiarato l'incompatibilità dell'IRBA con la direttiva 2008/118/CE per la mancanza di una "finalità specifica" del tributo; inoltre il legislatore italiano aveva poi abrogato l'imposta (legge di bilancio 2021 e legge regionale Campania di adeguamento) salvando però "gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte". La questione decisiva in Cassazione è stata dunque l'applicazione e l'efficacia della pronuncia comunitaria e la conseguente disapplicazione delle norme nazionali e regionali incompatibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Regione Campania e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La motivazione principale è che, per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-255/20) e del principio di vincolo interpretativo e di efficacia retroattiva delle decisioni comunitarie, la normativa che istituiva l'IRBA si è rivelata incompatibile con il diritto dell'Unione (mancanza di finalità specifica). Di conseguenza la Corte ha disapplicato le disposizioni nazionali e regionali che cercavano di preservare gli effetti delle obbligazioni tributarie sorte, nella misura in cui esse contrastano con la direttiva 2008/118 come interpretata dalla Corte di Giustizia. Per effetto di ciò la pretesa tributaria è stata considerata fondata su norme non applicabili e il ricorso della Regione è stato respinto. Le spese di questo grado di giudizio sono compensate fra le parti; la Regione deve versare un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002, art.13, comma 1‑quater. Non è stata affrontata in maniera decisiva la questione della titolarità dell'accertamento (Agenzia vs Regione) perché assorbita dalla conclusione sull'inesistenza del diritto tributario.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
La Corte di Giustizia ha interpretato l'art.1, par.2 (e rinviato alla giurisprudenza su art.3 par.2 direttiva 92/12) nel senso che ulteriori imposte indirette su prodotti soggetti ad accisa sono ammesse solo se hanno una "finalità specifica" non puramente di bilancio; la normativa italiana/regionali istitutiva dell'IRBA è incompatibile perché il gettito serviva solo al bilancio generale degli enti territoriali.
D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Norma di delega che riconosceva facoltà alle regioni di istituire l'IRBA; la Corte nazionale ha comunque dovuto disapplicare le norme poste in attuazione quando risultano incompatibili con il diritto UE.
Legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n.28, art.3 (commi rilevanti)
"All'accertamento del tributo ... provvede anche l'amministrazione regionale ..."
La Regione aveva fondato l'emissione degli avvisi sull'art.3; la Corte ha ritenuto che l'irretroattiva dichiarazione di incompatibilità comunitaria rende non applicabile la normativa regionale che istituisce o regola l'IRBA, sicché la competenza regionale o qualsiasi atto basato su tale norma non produceva effetto.
Legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021), art.1, comma 628
"Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"
Il Salvo degli effetti non può prevalere sulla pronuncia della Corte di Giustizia: il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna nella misura in cui è in contrasto con il diritto UE; quindi la clausola di salvezza non ha efficacia a impedire la disapplicazione delle norme incompatibili.
Legge regionale Campania 29 giugno 2021, n.5, art.54, comma 1
"A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"
Analogamente alla L. n.178/2020, la disposizione regionale di abrogazione con salvezza degli effetti non può impedire la disapplicazione delle norme incompatibili con la direttiva 2008/118 come interpretata dalla Corte di Giustizia.
L. 14 giugno 1990, n.158 (art.1 e altre disposizioni)
Norma di delega che ha avviato l'autonomia impositiva regionale; richiamata per contesto storico-normativo, ma subordinata all'obbligo di rispetto del diritto UE.
Massime di principio
- Se la Corte di Giustizia UE dichiara incompatibile una normativa nazionale/regionali rispetto a una direttiva, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile anche con efficacia retroattiva nei rapporti non definitivamente conclusi.
- Una clausola nazionale o regionale che 'salva gli effetti delle obbligazioni già insorte' non può ostacolare la disapplicazione delle norme interne contrarie al diritto dell'Unione: il giudice nazionale deve applicare la regola di diritto comunitario risultante dalla giurisprudenza UE.
- Quando la questione di diritto sostanziale (es. incompatibilità del tributo con diritto UE) esclude a monte l'esistenza del diritto tributario, i profili accessori (come la titolarità dell'accertamento o la legittimazione passiva dell'ente) diventano irrilevanti e possono essere assorbiti.
- Le imposte su prodotti soggetti ad accisa possono sussistere solo se perseguono una finalità specifica (non puramente di bilancio) e, alternativamente, mediante struttura della base imponibile o aliquota mirata a realizzare la finalità invocata: in mancanza, sono esposte a controllo di compatibilità col diritto UE.
- Il giudice nazionale deve seguire l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (vincolo interpretativo e effetto ultra partes); le decisioni comunitarie hanno carattere dichiarativo e possono avere efficacia retroattiva rispetto a rapporti non esauriti.
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