Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/06/2023 n. 3845 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

massima 14/2023 Atto di autotutela in riduzione - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I curatori impugnavano il provvedimento di autotutela n. TFXXX/2019 con cui l'Agenzia aveva parzialmente annullato l'avviso di accertamento n. TFXX/2016 (anno 2011). L'appellante chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso ritenendo che, in particolare dopo la sentenza penale di assoluzione, l'Ufficio avrebbe dovuto rimuovere completamente l'accertamento; contestava inoltre profili IVA (art. 3 e 51 DPR 633/1972) e la mancata ricalcolazione della sanzione dopo l'annullamento parziale.

La decisione

La Corte territoriale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che l'atto impugnato sia un provvedimento di autotutela emesso ex officio in riduzione dell'originaria pretesa e non un diniego a istanza né una nuova pretesa ampliativa; pertanto il contribuente non ha interesse a impugnare il provvedimento per ottenere l'annullamento totale dell'originario avviso, dato che il petitum è estraneo al provvedimento impugnato. È stato inoltre confermato che l'autotutela in riduzione non costituisce atto nuovo impugnabile se limita la pretesa originaria e che l'Amministrazione può esercitare tale potere anche dopo giudicato formale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19, Decreto Legislativo n. 546/1992

    L'articolo è richiamato in relazione all'impugnabilità degli atti impositivi; la Corte osserva che l'atto di autotutela in riduzione non rientra nella fattispecie di impugnabilità autonoma prevista per atti che creano una nuova situazione giuridica sfavorevole.

  • DPR 633/1972, articoli 3 e 51

    Richiamati dall'appellante per contestare la qualificazione IVA di alcune operazioni; la Corte non ha accolto le deduzioni sostanziali poiché il tema dell'impugnazione dell'autotutela è prevalente e l'originario accertamento avrebbe dovuto essere contestato quando era impugnabile.

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 198 del 5.8.1998

    Usata per confermare che l'Amministrazione può procedere all'annullamento in autotutela anche se il ricorso è stato respinto con sentenza passata in giudicato per motivi formali; supporta la possibilità di annullamento in diminuzione nonostante giudicato formale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 11699/2016, n. 22019/2014, n. 937/2009 e altre)

    Costante orientamento secondo cui la modifica in diminuzione dell'originario avviso non esprime nuova pretesa ma revoca parziale dell'atto precedente e, quindi, non costituisce sempre atto autonomamente impugnabile; inoltre l'impugnabilità autonoma sussiste se l'atto è ampliativo rispetto all'originaria pretesa.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2017

    Richiamata per sottolineare la natura discrezionale dell'autotutela e il fatto che l'esercizio del potere non costituisce strumento di tutela dei diritti individuali ma intervento valutativo dell'Amministrazione su rilevanti interessi generali.

  • Cassazione, sentenza n. 24033/2019

    Richiamata per il principio che i vizi dell'atto impositivo devono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto originario prima che questo diventi definitivo; l'eventuale autotutela non sostituisce l'opportunità processuale perduta.

Massime di principio

  • Un atto di autotutela emesso ex officio in riduzione di un avviso d'accertamento definitivo, che non introduce nuova pretesa ma solo riduce quella precedente, di norma non è autonomamente impugnabile dal contribuente per ottenere l'annullamento totale dell'avviso originario: manca l'interesse rispetto al petitum prospettato.
  • Se il contribuente intende contestare vizi dell'accertamento, deve proporre impugnazione dell'atto originario entro i termini e non attendere che l'atto diventi definitivo; le questioni meramente sottese all'originario avviso non sono rinnovabili tramite impugnazione dell'autotutela in riduzione.
  • L'autotutela in riduzione è atto discrezionale dell'Amministrazione e il sindacato giurisdizionale è limitato: il giudice può valutare solo profili di illegittimità del rifiuto di annullamento se l'Amministrazione nega la richiesta del contribuente, ma non riesaminare le valutazioni discrezionali dell'Ufficio.
  • L'esistenza di una sentenza penale favorevole non obbliga automaticamente l'Amministrazione all'annullamento integrale dell'accertamento; l'Ufficio può procedere parzialmente in autotutela sulla base degli elementi di riesame e la scelta discrezionale resta sindacabile in misura limitata.
  • Se l'appellante ritiene che l'Ufficio abbia negato o insufficientemente accolto una istanza specifica successiva, quella doglianza deve essere proposta con un ricorso distinto mirato al diniego o al comportamento specifico dell'Amministrazione, non con l'impugnazione dell'atto di autotutela in riduzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.