Sentenza del 19/06/2023 n. 17528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) relativo al 2015 per €14.974,85. La ricorrente deduceva (i) l'assenza di disponibilità dell'impianto da parte sua (gestito da comodatario) e quindi l'impossibilità di versare l'imposta; (ii) la mancata legittimazione della Regione ad emettere l'accertamento, sostenendo competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; (iii) l'illegittimità dell'imposta e la necessità del contraddittorio endoprocedimentale sulla base di norme e direttive UE (Direttiva 92/12/CEE e successive) e della pertinente giurisprudenza; (iv) nullità della sentenza per omesso esame di specifici motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che, per effetto dell'ordinanza della Corte di giustizia UE (C-255/20, 9 novembre 2021) che ha dichiarato l'incompatibilità dell'IRBA con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE (per mancanza di una 'finalità specifica'), le disposizioni nazionali e regionali che hanno istituito e mantenuto l'imposta non possono essere applicate. La Cassazione ha disapplicato le clausole di salvezza poste dalla L. 30/12/2020, n. 178 e dalla legge regionale Campania n. 5/2021 nella parte in cui conservavano effetti dell'imposta, ha accolto il ricorso originario della società e ha annullato l'avviso di accertamento impugnato. Non essendovi questioni di fatto da approfondire, la sentenza è stata decisa nel merito (art. 380 c.p.c.) e le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2)
La Corte di giustizia ha interpretato la norma nel senso che ostano a una normativa che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina priva di una 'finalità specifica'; l'articolo va interpretato restrittivamente e richiede un nesso diretto e predeterminato tra gettito e finalità specifica.
Ordinanza Corte di giustizia, causa C-255/20 (9 novembre 2021)
Pronuncia dichiarativa di incompatibilità dell'IRBA con il diritto UE per mancanza di finalità specifica; vincolante per i giudici nazionali e applicabile retroattivamente agli obblighi non ancora esauriti.
D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (art. 17)
Attribuiva alle Regioni la facoltà di istituire imposte regionali sulla benzina; la Corte ha ritenuto irrilevante l'esercizio di tale facoltà quando la normativa risultava incompatibile con la disciplina UE.
Legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (istituzione IRBA)
Norma regionale che istituiva l'IRBA; disapplicata nel giudizio alla luce della pronuncia della Corte di giustizia che ne ha dichiarato l'incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE.
L. 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 628)
art. 1, comma 628 (clausola di abrogazione e salvaguardia)
Conteneva abrogazioni delle norme istitutive dell'IRBA ma salvava gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; la Corte ha disapplicato la parte salvaguardante in contrasto con la direttiva UE per incompatibilità.
Legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5 (art. 54, comma 1)
Ha abrogato l'IRBA dal 2021 ma manteneva salvi gli effetti delle obbligazioni già insorte; la Cassazione ha disapplicato tale salvezza in ragione del conflitto con il diritto UE.
L. 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3 e art. 3 comma 13)
Norme richiamate in merito alla disciplina della riscossione (collegate all'accisa); la questione della competenza tra Regione e Agenzia è stata ritenuta assorbita dalla dichiarazione di incompatibilità dell'imposta stessa.
Direttiva 92/12/CEE e altre direttive menzionate (92/81/CEE, 2008/115 CEE)
Richiamate dalla ricorrente per sostenere la natura armonizzata dell'imposta e l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha risolto la controversia sul presupposto dell'incompatibilità sostanziale dell'imposta con la direttiva sulle accise (2008/118), rendendo secondarie le questioni procedurali.
Normativa e prassi amministrativa nazionale (nota MEF n. 5304/2013)
Richiamata in tema di competenze amministrative; comunque non determinante dopo la declaratoria di incompatibilità dell'imposta con il diritto UE.
Massime di principio
- Se una tassa regionale grava su prodotti soggetti ad accisa, occorre verificare la conformità alla direttiva UE sulle accise: l'imposta può essere ammessa solo se perseguire una finalità 'specifica' e sussiste un nesso diretto tra gettito e tale finalità; la sola destinazione al bilancio generale non è sufficiente.
- Le pronunce della Corte di giustizia UE hanno efficacia vincolante e declarativa: i giudici nazionali devono uniformare l'applicazione del diritto domestico all'interpretazione fornita dalla Corte e disapplicare le disposizioni interne incompatibili, anche con efficacia retroattiva sugli obblighi non esauriti.
- Questioni di competenza tra amministrazioni (Regione vs Agenzia) e profili procedurali (es. contraddittorio endoprocedimentale) possono diventare irrilevanti se emerge che il presupposto impositivo è incompatibile con il diritto UE; pertanto, la verifica della compatibilità UE è prioritaria.
- Clausole nazionali o regionali che tentino di 'salvare' effetti di disposizioni inconferenti con il diritto UE possono essere disapplicate dal giudice nazionale se confliggono con la disciplina comunitaria.
- In controversie tributarie con profili comunitari rilevanti, è opportuno sollevare tempestivamente questioni pregiudiziali o riferimenti alla giurisprudenza UE e documentare il nesso tra struttura dell'imposta e finalità specifica invocata (se si vuole difendere la legittimità dell'imposta).
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