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Sentenza

Sentenza del 20/06/2023 n. 17657 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Fondo contestava la ritenuta del 15% applicata sui dividendi corrisposti da società italiane in base all'art. 10 della Convenzione Italia-USA, chiedendo il rimborso della parte eccedente rispetto al trattamento riservato ai fondi residenti in Italia (imposta sostitutiva del risultato di gestione pari al 12,5% o 5% secondo L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9). Il Fondo denunciava violazione dell'art. 63 T.F.U.E. (libera circolazione dei capitali) per trattamento discriminatorio nei confronti di organismi italiani.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte essenziale (decidendo sui motivi relativi alla violazione dell'art. 63 T.F.U.E.), ritenendo errata la valutazione della Corte territoriale che aveva escluso discriminazione limitandosi ad invocare la disciplina convenzionale e richiedendo al ricorrente la prova di un concreto privilegio dei fondi domestici. La Cassazione ha affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-USA (che fissa un limite massimo del 15%) deve essere interpretato in conformità al diritto UE e non impedisce l'applicazione di un'aliquota inferiore (es. 12,5%) quando ciò sia necessario per evitare discriminazioni vietate dall'art. 63 T.F.U.E.; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale di secondo grado di Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle questioni rimaste assorbite e sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 63 T.F.U.E.

    1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. ... sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

    La libera circolazione di capitali si estende anche verso Stati terzi; le misure che dissuadono investimenti transfrontalieri possono costituire una restrizione. Le eccezioni previste dall'art. 65 devono essere interpretate restrittivamente: le differenze di trattamento devono essere giustificate da ragioni di interesse generale o da situazioni non comparabili e non devono costituire discriminazioni arbitrarie.

  • art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Stati Uniti

    "l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo"

    Il comma fissa un tetto massimo (15%) alla trattenuta effettuabile dallo Stato della fonte; secondo la Corte, tale limite non impedisce che, per conformarsi al diritto UE e evitare discriminazioni, si applichi un'aliquota inferiore prevista dalla normativa nazionale per soggetti residenti analoghi.

  • L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9

    sul risultato della gestione del fondo ... la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta; aliquota ridotta al 5 per cento nelle particolari condizioni indicate.

    Norma nazionale che, per i fondi comuni mobiliari aperti residenti, prevedeva un'imposta sostitutiva (12,5% o 5%) sul risultato di gestione; tale trattamento nazionale più favorevole rispetto alla ritenuta del 15% applicata ai non residenti è rilevante ai fini della comparazione prevista dall'art. 63 T.F.U.E.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27 (richiamato)

    norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati da società residenti in Italia a soggetti non residenti

    Regolamentava l'applicazione della ritenuta sui dividendi verso non residenti; l'art. 10 convenzionale si innesta su questa disciplina nazionale, ma la sua applicazione deve essere verificata alla luce del principio di non discriminazione del diritto UE.

  • art. 65 T.F.U.E.

    Previene deroghe alla disciplina dell'art. 63; consente agli Stati membri di applicare disposizioni della loro legislazione tributaria che distinguono i contribuenti per luogo di residenza o collocamento del capitale, ma in modo restrittivo e senza costituire discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata.

Massime di principio

  • La verifica di una discriminazione ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E. nei confronti di soggetti residenti in paesi terzi deve comparare il trattamento previsto dalla normativa nazionale applicabile (criteri e aliquote stabiliti dallo Stato della fonte) e non la tassazione applicata nello Stato terzo.
  • Una convenzione fiscale internazionale che fissi un limite massimo ("non può eccedere") all'imposta di fonte non esclude di per sé l'applicazione di un'aliquota inferiore se necessaria per conformarsi ai principi del diritto UE (interpretazione adeguatrice e obbligo del giudice nazionale di evitare incompatibilità con il diritto UE).
  • L'onere della prova circa la sussistenza di una discriminazione non può essere inteso nel senso che il contribuente debba dimostrare il sistema fiscale del Paese terzo; è invece rilevante dimostrare che la disciplina nazionale della fonte produce un trattamento meno favorevole per il non residente rispetto a soggetti nazionali equivalenti.
  • Le deroghe nazionali (art. 65 T.F.U.E.) vanno interpretate restrittivamente: le differenze di trattamento devono avere giustificazione oggettiva o riguardare situazioni non comparabili; in assenza di giustificazioni, la norma nazionale o la sua applicazione devono essere disapplicate o interpretate in modo conforme al diritto UE.
  • In casi analoghi il giudice nazionale deve esaminare se l'applicazione della convenzione o della norma nazionale determina, concretamente, un effetto dissuasivo sugli investimenti transfrontalieri e valutare se sussiste una ragione giustificativa valida; in mancanza, il contribuente può ottenere il rimborso delle ritenute eccedenti.

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