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Sentenza

Sentenza n. 3972/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della nota Ag.e.a. prot. 0025979 del 28 marzo 2024 di riapertura del procedimento di accesso alla misura Ocm Promozione del vino nei paesi terzi - Progetto Friuli Venezia Giulia n. 7; anche con riferimento - alla Pec inoltrata 4 marzo 2022, non firmata nominativamente e genericamente riferita all’Ufficio Feaga non SIGC, con la quale l’Agea ha comunicato l’impossibilità di “accettare” la documentazione inoltrata (doc. 2); - alla nota prot. 0045998 del 13 giugno 2022, con la quale Ag.e.a. ha nuovamente comunicato il proprio, apodittico, rifiuto a procedere alla relativa sottoscrizione dell’atto di impegno; nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202406075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota AGEA di riapertura del procedimento relativo alla misura OCM Promozione del vino nei Paesi terzi, adottata in pretesa esecuzione di un decreto decisorio favorevole su un precedente ricorso straordinario

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inserita utilmente nella graduatoria regionale degli aiuti alla promozione dei vini dell’Unione nei Paesi terzi, era stata dichiarata decaduta dai benefici da AGEA per la ritenuta tardiva trasmissione della documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione di finanziamento. Tale esclusione era stata annullata a seguito dell’accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In seguito, AGEA aveva adottato una nota di riapertura del procedimento, formalmente diretta a dare esecuzione alla decisione, ma ritenuta dalla ricorrente nuovamente lesiva della possibilità di fruire utilmente del finanziamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della nota e degli atti presupposti, deducendo articolate censure di illegittimità. AGEA ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo la competenza del TAR Friuli Venezia Giulia, poiché gli effetti degli atti controversi erano limitati alla posizione della ricorrente e al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha dichiarato la propria incompetenza, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che la controversia riguardasse esclusivamente la pretesa della ricorrente alla fruizione di un finanziamento riconosciuto nell’ambito di una procedura regionale friulana e che gli effetti diretti degli atti impugnati fossero limitati alla circoscrizione territoriale del Friuli Venezia Giulia. Ha applicato l’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., secondo cui è inderogabilmente competente il TAR nella cui regione si producono gli effetti diretti dell’atto, anche quando questo sia adottato da un ente ultraregionale o da un organo centrale. Il giudice ha escluso che la controversia riguardasse atti generali o ad efficacia ultraregionale idonei a radicare la competenza del TAR Lazio. Ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., ha indicato quale giudice competente il TAR Friuli Venezia Giulia. Le spese della fase sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    Il criterio dell’efficacia territoriale prevale sul criterio della sede dell’amministrazione quando gli effetti diretti dell’atto sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di un TAR periferico.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado

    L’incompetenza territoriale è inderogabile e può essere rilevata d’ufficio sino alla decisione di primo grado, anche dopo l’adozione di provvedimenti cautelari o di altra natura.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di declaratoria di incompetenza, il giudice indica il TAR competente per la trattazione della controversia.

  • art. 24 Cost.

    Il criterio dell’efficacia territoriale è ricondotto al principio di prossimità quale corollario del diritto di difesa.

  • art. 125 Cost.

    Il criterio dell’efficacia territoriale è coerente con il decentramento della giurisdizione amministrativa.

  • art. 45, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2 e 3, Regolamento (UE) n. 1308/2013

    Costituisce la base normativa della misura di aiuto per la promozione e informazione dei vini dell’Unione nei Paesi terzi, richiamata nella ricostruzione della vicenda.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento adottato da un’amministrazione avente sede fuori dalla circoscrizione del TAR produce effetti diretti esclusivamente e concretamente limitati alla regione di un TAR periferico, la competenza territoriale spetta inderogabilmente a quest’ultimo in applicazione del criterio dell’efficacia territoriale previsto dall’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a.
  • Il criterio dell’efficacia territoriale prevale sul criterio della sede anche quando l’atto sia stato adottato da un ente ultraregionale, da un organo centrale dell’amministrazione statale o da un’amministrazione con sede nella circoscrizione del TAR Lazio, se la controversia riguarda una posizione individuale e gli effetti diretti dell’atto sono circoscritti al territorio di altra regione.
  • L’incompetenza territoriale del TAR, avendo carattere inderogabile, può essere rilevata d’ufficio fino alla decisione di primo grado e non è preclusa dalla precedente adozione di provvedimenti cautelari o di altra natura.
  • La competenza del TAR Lazio non si radica per il solo fatto che l’atto sia stato adottato da un’amministrazione centrale o ultraregionale, quando la controversia non investa un atto generale o ad efficacia ultraregionale, ma riguardi esclusivamente gli effetti individuali dell’atto sul territorio di una diversa regione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDecadenza e tardività

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