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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25174/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato, insieme alla società, un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1999, emesso con metodo induttivo e recante rideterminazione di IRAP e IVA, oltre ad accertamento di maggiore IRPEF in capo ai soci in conseguenza dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società. In primo e secondo grado avevano sostenuto, tra l'altro, di non essere legittimati passivi perché avevano ceduto le quote prima del termine per la presentazione della dichiarazione e quindi non sarebbero stati destinatari dell'atto, oltre a contestare la statuizione secondo cui l'accertamento societario si riflette automaticamente sui soci. In cassazione hanno dedotto due motivi: violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'avviso doveva essere notificato alla società e non a loro, e violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 600/1973, censurando l'assunto della CTR sulla derivazione dell'accertamento nei confronti dei soci da quello effettuato sulla società.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi perché ha rilevato una questione preliminare processuale: i ricorrenti non avevano ottemperato all'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società contribuente, già presente nei gradi di merito. Poiché l'ordine di integrazione non era stato eseguito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    ordinanza di integrazione del contraddittorio

    nel giudizio di legittimità, la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dedotto per censurare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato dai ricorrenti in relazione alla notificazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    invocato dai ricorrenti in relazione al perfezionamento/notificazione dell'atto impositivo.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato per contestare il rapporto tra accertamento societario e accertamento nei confronti dei soci.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la controversia coinvolge un litisconsorte necessario già presente nei gradi di merito, il mancato adempimento all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La Corte non esamina i motivi di ricorso che investono il merito della pretesa tributaria se prima non è regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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