Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4798/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 178 del 202024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 11/03/2024.

Giustizia amministrativa202602499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 178/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 954,10, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute in relazione a contratti a tempo determinato. La sentenza, notificata al Ministero il 29 aprile 2024 e dichiarata passata in giudicato con attestazione di Cancelleria dell’8 luglio 2026, non era stata eseguita. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notifica del titolo esecutivo del 18 novembre 2025. Il ricorrente ha domandato la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, senza che risultasse adempiuto l’obbligo. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi specificamente destinati ai pagamenti. Non è previsto compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.

    Il giudice dell’ottemperanza, accertata la persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale, può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine e predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;

    Per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; nel caso concreto il suo inutile decorso concorre a fondare l’accoglimento dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione specificamente destinati ai pagamenti dovuti, il commissario ad acta può dare esecuzione al titolo mediante il pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e l’obbligo non risulta eseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento dell’Amministrazione e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte in caso di persistente inottemperanza.
  • Quando è nominato un commissario ad acta per eseguire un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, l’esecuzione può avvenire anche mediante pagamento in conto sospeso se risultano incapienti i fondi dell’Amministrazione specificamente destinati ai pagamenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.