Ordinanza n. 525/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione M_D -OMISSIS- REG -OMISSIS- -OMISSIS- del 19 gennaio 2026 notificata in data 29 gennaio 2026, del Ministero della Difesa-Direzione per il Personale Militare, con la quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione all'esito del procedimento disciplinare; nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, irrogata all'esito di procedimento disciplinare per assunzione di sostanze stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Ministero della Difesa del 19 gennaio 2026, notificata il 29 gennaio 2026, con la quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La contestazione disciplinare riguardava l'assunzione di sostanza stupefacente; inoltre, il ricorrente era stato sottoposto a indagine penale per le ipotesi di importazione e spaccio continuato di stupefacenti, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il provvedimento disciplinare è apparso adeguatamente motivato in relazione alla natura della condotta contestata, considerata incompatibile con i doveri d'ufficio e con i principi di moralità e rettitudine richiesti agli appartenenti alle forze armate. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui anche l'assunzione occasionale ed episodica di sostanze stupefacenti costituisce una grave violazione dei doveri di correttezza e lealtà derivanti dal giuramento militare, con particolare rilievo per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, istituzionalmente impegnata nella prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti. L'indagine penale per importazione e spaccio continuato è stata inoltre valorizzata come elemento ulteriore di disvalore e di non occasionalità della condotta. Non è stata accolta, in questa fase, la richiesta di sospensione dell'efficacia della sanzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto l'istanza di sospensione.
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione all'indagine penale riguardante l'ipotesi di reati continuati connessi all'importazione e allo spaccio di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato in relazione all'indagine penale per importazione e spaccio di sostanze stupefacenti; l'ordinanza valorizza tale pendenza quale elemento ulteriore di disvalore e non occasionalità della condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'accertata assunzione di sostanze stupefacenti può essere ritenuta incompatibile con i doveri d'ufficio e con i principi di moralità e rettitudine propri dello status militare, anche quando la condotta sia dedotta come occasionale o episodica.
- Per un appartenente all'Arma dei Carabinieri, l'assunzione di sostanze stupefacenti assume particolare gravità in ragione del contrasto con i compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi allo spaccio di tali sostanze.
- La pendenza di un'indagine penale per importazione e spaccio continuato di stupefacenti può essere valorizzata, nella fase cautelare e unitamente alla condotta disciplinare contestata, quale elemento ulteriore di disvalore e di non occasionalità.
- Ai fini della tutela cautelare ex art. 55 c.p.a., la verifica sommaria dell'adeguatezza motivazionale del provvedimento disciplinare e dell'assenza di fumus boni iuris può giustificare il rigetto della sospensione dell'efficacia dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →