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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03885/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione sulla propria identità. Con il primo motivo ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che il reato fosse già estinto per prescrizione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza d'appello, lamentando che il fatto dovesse essere riqualificato nel meno grave reato previsto dall'art. 496 c.p. invece che in quello di cui all'art. 495 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che, in presenza di recidiva reiterata e infraquinquennale ritenuta dal giudice di merito, il termine prescrizionale del reato era superiore a quello invocato dal ricorrente, e che il giudizio di comparazione sulle circostanze non incide sul calcolo della prescrizione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, ribadendo che, quando un soggetto privo di documenti di identificazione fornisce false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale, la condotta integra l'art. 495 c.p. e non il reato residuale di cui all'art. 496 c.p. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    integra il delitto la falsa dichiarazione sulla propria identità resa a un pubblico ufficiale da soggetto privo di documenti di identificazione.

  • art. 496 c.p.

    ha natura residuale e non si applica quando la falsa dichiarazione sulla propria identità rivolta al pubblico ufficiale integri già l'art. 495 c.p.

  • art. 157 c.p.

    la prescrizione non è maturata, poiché il termine va determinato tenendo conto della recidiva ritenuta e dell'aumento massimo previsto; il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. non incide sul calcolo.

  • art. 99 comma 4 c.p.

    la recidiva reiterata e infraquinquennale comporta un aumento del termine di prescrizione.

  • art. 161 comma 2 c.p.

    si applica l'ulteriore aumento del termine prescrizionale nei casi considerati dalla norma.

  • art. 69 c.p.

    il giudizio di equivalenza o subvalenza tra circostanze non rileva ai fini della determinazione della pena massima del reato per il calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, il termine va calcolato sulla base della pena massima edittale aumentata degli effetti della recidiva ritenuta sussistente, senza che il giudizio di bilanciamento tra circostanze possa ridurre tale calcolo.
  • La falsa attestazione della propria identità resa a un pubblico ufficiale da chi sia privo di documenti di identificazione integra il delitto di cui all'art. 495 c.p., poiché la dichiarazione assume valore di attestazione sostitutiva delle generalità, mentre l'art. 496 c.p. opera solo in via residuale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza offrire una critica giuridicamente sostenibile alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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