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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41995/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello del PM avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia (3/3/2020) che aveva respinto la mozione cautelare. Le contestazioni penali riferite a Maria Cartagena comprendevano, tra l'altro, il reato di cui all'art. 512-bis c.p. (fraudolenta alienazione/trasferimento di valori) nonché ipotesi di riciclaggio e reimpiego indicate ai capi 21, 22, 23 e 70. Il PM deduceva che il Tribunale distrettuale per il riesame aveva: 1) equivocato la portata delle contestazioni, esaminando soltanto il capo relativo all'art. 512-bis invece dei reati di riciclaggio e reimpiego; 2) motivato in modo contraddittorio nonostante la vicinanza familare dell'indagata con soggetti per i quali la gravità indiziaria era stata ritenuta; 3) attribuito eccesso di rilievo alla cronologia dei fatti con riguardo all'attualità delle esigenze cautelari, senza valutare adeguatamente la gravità indiziaria e la concretezza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che il Tribunale della libertà, in sede di riesame, deve poter valutare ex novo tutti i profili della richiesta cautelare (compresa la gravità indiziaria), ma ha escluso l'ammissibilità del ricorso del PM nel caso concreto perché il motivo principale dedotto innanzi alla Cassazione (mancata valutazione del pericolo di recidiva/attualità delle esigenze cautelari) non era stato oggetto dell'appello avanti il Tribunale di Bari per la posizione di Maria Cartagena. In sostanza la Corte ha ritenuto che il PM non poteva introdurre in cassazione una nuova doglianza concernente esigenze cautelari non dedotte in sede di riesame, con conseguente interruzione della catena devolutiva; perciò il vizio prospettato in Cassazione non era esaminabile e il ricorso è stato respinto come inammissibile. La decisione richiama altresì l'impossibilità di applicare tout court il principio della "ragione piu' liquida" del diritto civile nel processo penale e chiarisce i limiti della revisione in sede di impugnazione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Riferito come norma che disciplina la fraudolenta alienazione/trasferimento di valori: il Tribunale aveva considerato per la posizione di Cartagena prevalentemente questo capo, mentre il PM sosteneva che le imputazioni comprendessero anche reati di riciclaggio e reimpiego

  • art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari personali relativa al pericolo di reiterazione; la Corte richiama che l'attualità e concretezza del pericolo devono essere adeguatamente motivate e che il PM deve dedurre in sede di riesame gli elementi da cui desumerlo

  • art. 274, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Richiamata quale altra possibile esigenza cautelare (inquinamento probatorio) che era stata menzionata nell'appello ma poi abbandonata; la Corte sottolinea che le esigenze cautelari dedotte in appello determinano l'oggetto della devoluzione

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare le doglianze di violazione di legge sostanziale, contraddittorietà della motivazione e inosservanza della legge processuale, ossia i capi di motivazione del ricorso per cassazione utilizzati dal PM

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in dottrina giurisprudenziale nella sentenza quale parte dello schema motivazionale cui il giudice cautelare deve attenersi nel valutare la misura (adeguatezza e proporzionalità)

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)

    Norma organizzativa richiamata per la trattazione scritta del procedimento di cassazione durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali; la trattazione fu disposta per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale

Massime di principio

  • Il giudice dell'appello cautelare (tribunale della libertà) può riesaminare ex novo tutti i presupposti per la misura cautelare, ivi inclusa la gravità indiziaria; tuttavia il perimetro della devoluzione dipende dalle doglianze effettivamente proposte in appello
  • Non e' possibile introdurre in cassazione nuovi motivi sostanziali relativi alle esigenze cautelari che non siano stati dedotti nel procedimento di riesame davanti al tribunale della libertà: la catena devolutiva deve restare integra
  • Il PM che chiede misure cautelari deve indicare specificamente, già in sede di appello, gli elementi dai quali desumere il concreto e attuale pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c); formulazioni generiche non consentono il riesame utile in sede di cassazione
  • Il principio della "ragione piu' liquida" (selezione degli argomenti decisivi) di derivazione civile non e' esportabile senza cautele nel processo penale: il giudice penale non può omettere l'esame delle questioni che logicamente precedono e condizionano la decisione, come la gravità indiziaria
  • Se l'accoglimento di una censura in ordine alla gravità indiziaria non condurrebbe comunque all'applicazione della misura (per mancanza delle esigenze cautelari concrete), l'impugnante rischia di compiere atti processuali privi di utilità pratica; occorre valutare rilevanza e utilità della doglianza prima del suo esercizio

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