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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1101/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 24 September 2025. — AQ v European Chemicals Agency. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Document relating to notifications for the export of dangerous chemicals which are prohibited or severely restricted within the European Union – Decision of ECHA to grant access to a third party – Exception relating to the protection of commercial interests – Proportionality. — Case T-1101/23

Giurisprudenza europea62023TJ1101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di AQ contro la decisione ECHA che autorizzava l’accesso di un terzo a un documento relativo a notifiche di esportazione di sostanze chimiche. Ha ritenuto inammissibili varie prove tardive e ha escluso che la società avesse dimostrato, in tempo utile, un pregiudizio concreto ai propri interessi commerciali derivante dalla divulgazione del nome e dell’indirizzo dell’esportatore. Poiché l’eccezione di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 non era applicabile, è stato respinto anche il motivo fondato sulla proporzionalità.

Accesso ai documenti ECHA su notifiche di esportazione di sostanze chimiche pericolose: legittimità della divulgazione di nome e indirizzo dell’esportatore e limiti dell’eccezione per la tutela degli interessi commerciali

La questione giuridica

Se ECHA avesse errato nel ritenere divulgabili, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, il nome e l’indirizzo dell’esportatore contenuti in un documento relativo a notifiche di esportazione di sostanze chimiche vietate o severamente limitate nell’Unione, e se la decisione fosse viziata da violazione della tutela degli interessi commerciali e del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, in materia di accesso ai documenti, l’eccezione per la protezione degli interessi commerciali deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata solo se l’interessato dimostra, con elementi tempestivamente forniti all’istituzione, che la divulgazione arrecherebbe un pregiudizio specifico, concreto e ragionevolmente prevedibile ai suoi interessi economici. Nel caso di specie, poiché l’informazione richiesta consisteva nel nome e nell’indirizzo dell’esportatore, già in parte resa pubblica sul sito della società, e non risultava che essa rientrasse nelle categorie di informazioni normalmente riservate dall’articolo 118 REACH, ECHA non ha commesso errore manifesto nel ritenere che la divulgazione non ledesse gli interessi commerciali della ricorrente; di conseguenza, non era neppure tenuta a procedere a un bilanciamento ulteriore ai fini del principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 15 TFUE
  • Articolo 10 TUE
  • Articolo 298 TFUE
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 118 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Direttiva 2003/4/CE
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Accesso ai documenti ECHA su notifiche di esportazione di sostanze chimiche pericolose: legittimità della divulgazione di nome e indirizzo dell’esportatore e limiti dell’eccezione per la tutela degli interessi commerciali

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da una società produttrice di sostanze attive esportate verso Paesi terzi avverso una decisione di ECHA in materia di accesso ai documenti. La controversia concerne la divulgazione di informazioni contenute in notifiche di esportazione di sostanze chimiche vietate o severamente limitate nell’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

AQ produce sostanze attive impiegate in prodotti fitosanitari, in particolare ethalfluralin e trifluralin, commercializzate solo per l’esportazione fuori dall’Unione. Un terzo, l’ONG Public Eye, ha chiesto a ECHA l’accesso a un documento contenente informazioni tratte da otto notifiche di esportazione di sostanze chimiche.

ECHA ha consultato AQ ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001. AQ si è opposta alla divulgazione dei riferimenti al proprio nome e indirizzo e dell’identità degli importatori, sostenendo che l’informazione non costituiva informazione sulle emissioni nell’ambiente ai sensi della direttiva 2003/4/CE e che la divulgazione avrebbe leso i suoi interessi commerciali, anche per il possibile effetto reputazionale. Con decisione del 14 settembre 2023, ECHA ha respinto l’opposizione della società ritenendo le censure ipotetiche, vaghe e non suffragate, e osservando inoltre che le informazioni erano già pubbliche sul sito della ricorrente.

Eventi successivi e misure provvisorie

AQ ha chiesto il riesame della posizione di ECHA con lettera del 28 settembre 2023, introducendo ulteriori argomenti sul pregiudizio commerciale e sul vantaggio concorrenziale per i competitors. ECHA ha risposto il 3 novembre 2023, ma ha mantenuto ferma la decisione. La ricorrente ha poi proposto ricorso e separata domanda cautelare, respinta dal Presidente del Tribunale per difetto di urgenza; anche il successivo appello cautelare è stato respinto dal Vicepresidente della Corte di giustizia.

Ammissibilità delle prove prodotte

Il Tribunale ha escluso vari elementi probatori prodotti da AQ solo in sede giurisdizionale, tra cui un articolo di Public Eye del 2020, riferimenti all’impatto di tale articolo sul finanziamento delle attività della società e richieste del Partito Verde italiano. Ha ricordato che la legittimità della decisione va valutata solo sulla base degli elementi disponibili al momento dell’adozione e che spettava alla ricorrente, durante la consultazione, fornire spiegazioni tempestive e specifiche sulla natura, finalità e portata delle informazioni controverse.

Ha inoltre respinto come tardivo, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, un rapporto del 20 maggio 2024 sulle imprese che esportano sostanze chimiche vietate nell’Unione, osservando che il documento era stato pubblicato prima della chiusura della fase scritta e non vi erano circostanze eccezionali che giustificassero la tardiva produzione.

Quadro normativo e principi richiamati

Il Tribunale ha richiamato il principio di massima trasparenza sancito dal regolamento n. 1049/2001, dall’articolo 15 TFUE, dall’articolo 10 TUE, dall’articolo 298 TFUE e dall’articolo 42 della Carta. Ha ribadito che le eccezioni all’accesso devono essere interpretate e applicate restrittivamente e che il rischio di pregiudizio all’interesse protetto deve essere concreto, specifico e ragionevolmente prevedibile, non meramente ipotetico.

Quanto alla tutela degli interessi commerciali, ha sottolineato che non ogni informazione relativa a un’impresa è automaticamente riservata: occorre che i documenti contengano dati idonei a ledere seriamente gli interessi commerciali, come informazioni sensibili sulla strategia d’impresa, sulle relazioni commerciali o know-how. Ha inoltre ricordato che, secondo l’articolo 118 del regolamento REACH, talune informazioni sono normalmente considerate lesive degli interessi commerciali, ma non tutte le informazioni riguardanti un operatore economico beneficiano di una presunzione generale di riservatezza.

Esame della prima censura: interessi commerciali

Il Tribunale ha rilevato che l’informazione controversa consisteva nel nome e nell’indirizzo di AQ. Ha osservato che tali dati non rientravano nelle categorie specifiche elencate dall’articolo 118, paragrafo 2, REACH e non beneficiavano quindi di una presunzione generale di riservatezza.

Ha poi evidenziato che la stessa ricorrente ammetteva che la propria identità come esportatore delle sostanze attive era già accessibile sul proprio sito web. AQ non ha spiegato in modo convincente in che modo la divulgazione da parte di ECHA di informazioni non riservate avrebbe arrecato un danno ulteriore e distinto ai suoi interessi commerciali. Il Tribunale ha inoltre osservato che l’argomento relativo al rischio di "public outcry" e di danno reputazionale era stato formulato solo in termini generici nella fase amministrativa e che, secondo la giurisprudenza richiamata, né l’identità del richiedente l’accesso né l’uso che questi intenda fare del documento possono giustificare l’applicazione delle eccezioni dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

Ha quindi respinto anche l’argomento sul supposto vantaggio competitivo per i concorrenti, poiché esso era stato dedotto solo tardivamente e comunque non risultava dimostrato che la divulgazione del solo nome e indirizzo potesse svelare strategie commerciali o informazioni sensibili. Non essendo stata dimostrata la natura confidenziale del dato né un pregiudizio concreto e prevedibile, ECHA non aveva commesso errore manifesto di valutazione.

Esame della seconda censura: proporzionalità

La ricorrente sosteneva che ECHA avesse violato il principio di proporzionalità perché si sarebbe limitata a richiamare la trasparenza senza bilanciare gli interessi contrapposti. Il Tribunale ha respinto l’argomento, ritenendo che esso presupponesse la sussistenza dell’eccezione per interessi commerciali.

Poiché AQ non aveva dimostrato che l’informazione controversa rientrasse nell’ambito dell’eccezione di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, non era necessario procedere a un bilanciamento più ampio tra l’interesse alla divulgazione e l’eventuale interesse contrario. Di conseguenza, il richiamo alla sentenza Breyer v REA non era pertinente nel caso di specie.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato AQ alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario davanti al Tribunale.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia di accesso ai documenti, la tutela degli interessi commerciali richiede una dimostrazione tempestiva e circostanziata del pregiudizio, non essendo sufficiente un generico timore di danno reputazionale o di uso critico delle informazioni da parte del richiedente. Conferma inoltre che la mera identificazione di un operatore economico, se già pubblica o non intrinsecamente confidenziale, non basta a fondare il rifiuto di accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Come è indicizzato

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