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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22577/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio contestava alla società maggiori ricavi e costi indeducibili sulla base di quattro rilievi: violazioni documentali in rapporto a varie fatture; deduzione di costi per una prestazione ritenuta inesistente; mancata regolarizzazione di acquisti imponibili IVA; omessa contabilizzazione di ricavi in relazione alla fattura n. 48/2005. La CTP aveva accolto quasi integralmente il ricorso della contribuente; la CTR, in parziale riforma, aveva confermato o accolto i rilievi dell'Ufficio su alcuni punti, tra cui quello relativo alla fattura n. 48/2005, ritenendo dovuta l'IVA perché la prestazione era stata resa in Italia. Contro tale decisione l'Agenzia ricorre per cassazione limitatamente a quel capo, sostenendo, con due motivi, che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla ripresa ai fini delle imposte dirette, in violazione dell'art. 112 c.p.c., e che comunque la fattura n. 48/2005 doveva essere tassata anche ai fini delle imposte sui redditi ex art. 109 TUIR, essendo la prestazione effettivamente eseguita in Italia e regolarmente fatturata. La contribuente resiste e propone ricorso incidentale con quattro motivi: nullità dell'appello dell'Ufficio per difetto di sottoscrizione legittimata; vizio motivazionale e di valutazione delle prove sul rilievo n. 2, relativo a operazione ritenuta oggettivamente inesistente; vizio motivazionale e di legge sul rilievo n. 4, sostenendo che la prestazione fosse resa in Congo e quindi esente IVA; infine giudicato/acquiescenza dell'Ufficio sulla legittimità della nota di credito. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, ritenendo sussistente un vero vizio di omessa pronuncia perché la CTR si era espressa solo sull'IVA senza statuire sulla debenza dell'imposizione diretta, pur essendo il punto devoluto in appello. Il secondo motivo dell'Agenzia viene assorbito. Il ricorso incidentale è rigettato: la sottoscrizione dell'appello da parte del direttore dell'ufficio è valida nel processo tributario; il motivo sull'operazione inesistente è in parte inammissibile e comunque infondato perché la CTR ha motivato adeguatamente e la valutazione delle prove è di merito; il terzo motivo è inammissibile e infondato perché attacca la ricostruzione fattuale sulla territorialità della prestazione; il quarto è infondato perché l'appello dell'Ufficio investiva integralmente il rilievo n. 4 e non vi era acquiescenza. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società e ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione al vizio di omessa pronuncia sul profilo delle imposte dirette connesso alla fattura n. 48/2005. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini nel merito la questione della tassabilità dell'operazione anche ai fini delle imposte sui redditi e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata decisione sul profilo delle imposte dirette, devoluto con l'appello, integra omessa pronuncia.

  • art. 109 TUIR

    richiamato dall'Ufficio per sostenere la tassabilità ai fini delle imposte sui redditi della prestazione fatturata e resa in Italia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per vizi di motivazione solo nei casi di nullità processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per dedurre violazione di legge, ma la Corte ribadisce che non può essere usato per contestare la sola valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato è limitato ai soli casi di omesso esame decisivo o motivazione apparente, non alla mera insufficienza della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    regola la ripartizione dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione anche per presunzioni, poi il contribuente deve fornire prova contraria.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento presuntivo dei ricavi/costi non reali.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel quadro dei poteri di accertamento e della prova presuntiva.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base dell'accertamento IVA fondato su presunzioni.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel dibattito sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ribadisce che la nullità riguarda la mancanza di firma del capo ufficio o delegato, non il caso esaminato.

  • art. 10 d.lgs. n. 546/1992

    riconosce la qualità di parte processuale all'ufficio locale nel processo tributario.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    consente la rappresentanza dell'ufficio da parte del direttore o di altro preposto al reparto competente.

  • art. 66 d.lgs. n. 300/1999

    richiamato in relazione all'organizzazione degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate e alla loro capacità processuale.

  • art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012

    richiamato dalla contribuente nella censura sulla legittimazione del firmatario, ma ritenuto irrilevante nel caso concreto.

  • art. 1, comma 14, D.L. n. 150/2013

    richiamato dalla contribuente nel medesimo motivo sulla legittimazione, senza rilievo decisivo nel caso.

  • art. 1, comma 8, D.L. n. 192/2014

    richiamato dalla contribuente nel medesimo motivo sulla legittimazione, senza rilievo decisivo nel caso.

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    evocato dalla contribuente a sostegno della nullità dell'atto di appello, ma la Corte esclude la nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, integra omessa pronuncia la mancata statuizione su una domanda o eccezione devoluta in appello, quando la decisione resa non consente di ritenere implicitamente rigettato il relativo capo per incompatibilità logico-giuridica.
  • La pronuncia implicita di rigetto può essere ravvisata solo se la decisione adottata è incompatibile con l'accoglimento del capo non esaminato; se invece la statuizione resa copre solo un diverso profilo dell'accertamento, resta il vizio di omessa pronuncia.
  • La contestazione della ricostruzione fattuale o della valutazione delle prove non integra violazione di legge né vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando in realtà si mira a ottenere un riesame del merito.
  • Nelle ipotesi di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta raggiunta tale prova, incombe al contribuente fornire adeguata prova contraria dell'effettività dell'operazione.
  • Ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità IVA, il contribuente deve provare l'inerenza e la strumentalità del bene o servizio all'attività d'impresa.
  • Nel processo tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello da parte del direttore dell'ufficio o di altro preposto competente è, di regola, idonea a radicare la valida partecipazione processuale dell'Agenzia, salvo specifica prova contraria sull'usurpazione del potere o sulla non appartenenza all'ufficio.
  • La censura di motivazione è ammissibile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contraddittorietà irriducibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la non condivisibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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