Cassazione Penale, Sentenza n. 7305/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che, in sede di riesame, aveva confermato la misura cautelare applicata dal GIP di Forlì nei confronti di Gianluca Pini (indagato per numerosi reati collegati alla fornitura di mascherine e dispositivi medici durante la pandemia: truffa aggravata ai danni dell'AUSL, falso, frode in pubbliche forniture, riciclaggio, corruzione). Il ricorrente deduceva l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'inutilizzabilità degli atti fondanti il compendio probatorio, acquisiti illegittimamente.
La decisione
Il ricorrente ha successivamente dichiarato, con nota del 11 gennaio 2023 trasmessa via PEC e atto autenticato dal difensore, la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (la misura cautelare era stata revocata in pendenza dell'impugnazione). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Non sono state imposte condanne alle spese né il versamento di somme alla Cassa delle ammende, poiché la rinuncia è stata ritenuta riconducibile a una modifica del regime cautelare intervenuta nelle more e fondata su nuovi elementi di fatto non esistenti all'atto della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Principio processuale della rinuncia all'impugnazione
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; essa produce l'effetto di interrompere il procedimento di cognizione relativo all'impugnazione stessa.
Effetti della sopravvenuta modifica del regime cautelare
La revoca o modifica della misura cautelare durante la pendency dell'impugnazione può eliminare l'interesse al gravame e giustificare la rinuncia senza automatica condanna alle spese, quando la scelta sia motivata da fatti nuovi intervenuti dopo la proposizione del ricorso.
Formalizzazione della rinuncia all'impugnazione
La rinuncia deve risultare da atto formale e documentato (es. comunicazione PEC e atto autenticato dal difensore) per produrre gli effetti processuali di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello comporta generalmente l'inammissibilità del ricorso; il giudice ne dichiara l'inammissibilità senza esame del merito.
- Se la causa della rinuncia è una sopravvenuta modifica favorevole (es. revoca della misura cautelare), la rinuncia è legittima e di norma non comporta sanzioni economiche o condanna alle spese, poiché basata su nuovi elementi che hanno eliminato l'interesse a impugnare.
- È importante formalizzare correttamente la rinuncia (documentazione, PEC, atto autenticato dal difensore) per assicurarne l'efficacia processuale.
- Prima di rinunciare, valutare se permangono interessi autonomi rispetto alla misura cautelare (es. cancellazione di iscrizioni, effetti patrimoniali, responsabilità penale sostanziale) che renderebbero non consigliabile la rinuncia.
- La rinuncia differisce dal ritiro o dall'abbandono strumentale: se la rinuncia appare simulata o finalizzata a eludere oneri processuali, il giudice può valutare l'opportunità di irrogare sanzioni; pertanto la motivazione e la prova del mutamento delle circostanze sono rilevanti.
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