Sentenza del 10/02/2016 n. 2616 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazioni prima casa - Trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi - Necessità - Inosservanza - Decadenza - Impedimenti sopravvenuti non imputabili all'acquirente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di fallimento della società costruttrice dell'immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un'abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, ma non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile entro il termine perentorio di diciotto mesi previsto dalla legge. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto giustificato l'inadempimento, attribuendolo al fallimento sopravvenuto della società costruttrice, che avrebbe ostacolato le procedure amministrative necessarie al trasferimento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che il termine fosse inderogabile e che gli impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all'acquirente, non potessero evitare la decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originariamente presentato dal contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha stabilito che il trasferimento della residenza entro diciotto mesi costituisce un onere a carico dell'acquirente, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dall'agevolazione. Nessuna rilevanza può essere attribuita a impedimenti sopravvenuti, anche se imprevedibili e non imputabili, come il fallimento della società costruttrice. Le spese sono state compensate in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza esistente.
Norme richiamate
Art. 1, nota 2-bis, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 12
L'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza.
Il trasferimento della residenza entro diciotto mesi è una condizione necessaria per conservare l'agevolazione prima casa. Il termine è perentorio e il suo mancato rispetto determina la decadenza dal beneficio.
Art. 2964 del codice civile
Quando si verifica la decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione né, salvo diversa disposizione, quelle relative alla sospensione.
Il termine di decadenza non può essere prorogato o sospeso per effetto di impedimenti sopravvenuti, salvo che la legge preveda espressamente una deroga.
Art. 2966 del codice civile
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
La decadenza si evita solo compiendo l'atto richiesto entro il termine stabilito; nel caso concreto, era necessario trasferire la residenza entro i diciotto mesi.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18
La disciplina anagrafica è stata richiamata per distinguere il caso in cui il trasferimento sia stato tempestivamente dichiarato ma la procedura amministrativa si sia conclusa successivamente. Tale situazione può essere diversa dall'omessa attivazione del trasferimento entro il termine.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata al compimento di un atto entro un termine perentorio, il mancato compimento dell'atto comporta normalmente la decadenza dal beneficio.
- Gli impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili al contribuente e qualificabili come forza maggiore, non sospendono automaticamente un termine di decadenza: occorre una specifica previsione normativa.
- Nel caso delle agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza entro diciotto mesi è un onere del contribuente e non un obbligo nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- È importante distinguere tra la mancata attivazione del procedimento entro il termine e una dichiarazione di trasferimento presentata tempestivamente ma definita tardivamente dall'amministrazione: solo quest'ultima situazione può, secondo la giurisprudenza richiamata, avere una diversa valutazione.
- Il fallimento, l'inadempimento o le difficoltà della società costruttrice non esonerano di regola l'acquirente dal rispetto del termine per conservare l'agevolazione fiscale.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la data dell'acquisto, la scadenza del termine, la data della dichiarazione anagrafica e l'eventuale esistenza di una norma speciale che preveda sospensioni o deroghe.
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